Art. 18. 
                            Norme finali 
 
  1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano  istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,
non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre
l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1994.  Salvo  quanto
previsto al comma 3,  dette  forme,  se  gia'  configurate  ai  sensi
dell'art. 2117 del codice civile ed  indipendentemente  dalla  natura
giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  dotarsi  di
strutture gestionali amministrative e contabili separate. 
  2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi,  entro  dieci  anni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5,  secondo  norme
per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con
la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di  dette
disposizioni, nella comunicazione di cui al  comma  6  devono  essere
specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 
  3. Non sono tenute all'adeguamento  di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, le forme pensionistiche complementari  di  cui  al  comma  1
istituite all'interno: 
    a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria  o  in  materia
assicurativa; 
    b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in
materia di esercizio della funzione creditizia. 
  Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli  16
e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza  e'  esercitata,
in conformita' ai criteri dettati  dall'art.  17,  dall'organismo  di
vigilanza competente in ragione dei controlli  sul  soggetto  al  cui
interno e' istituita la forma pensionistica medesima. 
  4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'  assegnato
un  termine  di  due  anni  per   provvedere   all'adeguamento   alle
disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui
al comma 3, e' assegnato il medesimo termine per  l'adeguamento  alle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5. 
  5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni  di
cui all'art. 6, commi 4 e 5,  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale.
Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano  comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  d),
le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a  formare
il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti  sono
soggetti alle imposte  di  registro,  ipotecarie  e  catastali  nella
misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni
si applicano, agli effetti  dell'imposta  sull'incremento  di  valore
degli immobili, le disposizioni di cui  all'art.  3,  secondo  comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 
  6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare
alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  una   apposita
comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo
decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e  3  sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6. 
  7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo alle forme di cui  al  comma  1  non  si
applicano gli articoli 7 e 8. In  presenza  di  squilibri  finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono
rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per
gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i  requisiti
previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di  natura
pensionistica. Per i destinatari di cui  al  presente  comma  non  si
applica altresi' l'art. 13, commi l, 2 e  3,  continuando  a  trovare
applicazione le disposizioni di  legge  vigenti  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  8. Per i destinatari iscritti anche alle  forme  pensionistiche  di
cui al comma 1, successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo,  si  applicano  le  disposizioni  ivi
stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera  a),  non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare  una
prestazione determinata  con  riferimento  al  livello  del  reddito,
ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 
  9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.  70,
assunti successivamente alla data di entrata in  vigore  della  legge
medesima, possono chiedere di essere iscritti  al  fondo  integrativo
costituito presso l'ente di appartenenza, con  facolta'  di  riscatto
dei periodi pregressi. E' abrogato  il  secondo  comma  dell'art.  14
della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo
e secondo, del decreto del Presidente della  Repubblica  20  dicembre
1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione  entro
i termini di cui all'art. 75 del citato decreto,  hanno  facolta'  di
ricostituire le precedenti  posizioni  assicurative  presso  i  fondi
integrativi previsti dagli ordinamenti  degli  enti  di  provenienza.
L'onere per la ricongiunzione o  il  riscatto,  a  qualsiasi  titolo,
derivante dall'esercizio delle facolta' di cui al presente  comma  e'
posto a  totale  carico  dei  dipendenti  stessi  secondo  aggiornati
criteri attuariali elaborati dagli enti  interessati,  da  approvarsi
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro.  Tali  facolta'  debbono  essere
esercitate a pena di decadenza entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto.