Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 21 aprile 1993 
 
                              SCALFARO 
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri e, ad interim, Ministro 
                                  delle finanze 
                                  CRISTOFORI, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO