Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri e, ad interim, Ministro
delle finanze
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO