Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle finanze CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO