Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.