Art. 2. 
                        D e s t i n a t a r i 
 
  1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: 
    a)  per  i  lavoratori  dipendenti  sia  privati  sia   pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio  di  appartenenza
alla   medesima   categoria,   comparto   o   raggruppamento,   anche
territorialmente  delimitato,  e  distinti  eventualmente  anche  per
categorie   contrattuali,   oltre    che    secondo    il    criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo  di  imprese  o
diversa organizzazione di lavoro e produttiva; 
    b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi  sia  di  liberi
professionisti,  anche  organizzati  per  aree  professionali  e  per
territorio. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
possono essere istituite: 
    a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera  a),  esclusivamente
forme  pensionistiche  complementari  in  regime   di   contribuzione
definita,  ovvero  forme  che  assicurino  un  tasso  di   rendimento
finanziario garantito; 
    b) per i soggetti di cui al comma  1,  lettera  b),  anche  forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite  volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al  livello
del  reddito,  ovvero  a   quello   del   trattamento   pensionistico
obbligatorio.