Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo
decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2,
comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la
quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita'
di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il titolo III (Contrattazione collettiva e
rappresentativita' sindacale) del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, contiene i seguenti articoli:
"Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione
collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti
settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere
modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia
di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse
regionale. Fino a quando non sia stata costituita
l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e'
finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le
aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati
dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono
stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte
pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
definite dalla contrattazione collettiva nazionale e,
nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche
dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
assunti con i contratti collettivi di cui al presente
articolo".
"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale
dirigenziale) - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai
sensi dell'art. 45, comma 3, e' prevista un'autonoma
separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate
di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui
all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul pi-
ano nazionale nell'ambito della rispettiva area di
riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale e' definito in
un'apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
"Art. 47 (Rappresentativita' sindacale). - 1. La
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali
individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore e si applicano, anche alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e
si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche. Sono abrogate le norme che prevedono la
rappresentanza elettiva del personale nei consigli di
amministrazione delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo".
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti
economici accessori al fine di collegarli direttamente alla
produttivita' individuale ed a quella collettiva, ancorche'
non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di
ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di
attivita' particolarmente disagiate, oppure obiettivamente
pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la sa-
lute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la
contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione
obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori".
"Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). - 1. E'
istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle
pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione
collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge
gli altri compiti previsti dal presente decreto.
3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di
interesse regionale.
4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di
comparto, tiene conto altresi', in quanto compatibili con
le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle
province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere
di commercio, industria artigianato ed agricoltura
(UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti
pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei
Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello
Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero
della pubblica istruzione, e dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni.
5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e
quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano
possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di
assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.
6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di
rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui
direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con tale decreto sono definite altresi' le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un
fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con
decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri
compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di
enti pubblici economici, nonche' di consulenti, esperti per
i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni
delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei
limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel
regolamento di cui al comma 7.
9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e
puo' essere riconfermato.
10. Il direttore dell'agenzia e' coadiuvato, per le
questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un
comitato di coordinamento, i cui membri sono designati
dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli
incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici
economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti
ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di
coordinamento restano a carico delle rappresentanze che
hanno provveduto alla designazione".
"Art. 51 (Autorizzazione alla sottoscrizione) - 1.
L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla
conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo
concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli
articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, dei
costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva
della spesa, ivi compresa quella rimessa alla
contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni
successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni per gli aspetti di interesse regionale, si
pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra
l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi
anche decentrati relativi al precedente periodo
contrattuale e della conformita' alle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale
termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e'
sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne
verifica la legittimita' e la compatibilita' economica
entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i
quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la
sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e'
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla
conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art.
45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla
sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli
organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione,
decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza
rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti
collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi
decentrati che comportano, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita'
finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale,
anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi
ricavati dalla gestione e verificati dagli organi
competenti.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi che comportano,
anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di
programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In
nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre
il periodo di validita' dei contratti, in particolare per
effetto della decorrenza dei benefici a regime".
"Art. 52 (Disponibilita' finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello
Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci le amministrazioni
pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato e'
determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri
generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli
indirizzi impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti
affidati dal presente comma al predetto nucleo di
valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente
previsti dal citato art. 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire
con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche
con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
"Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi). - 1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce
con effetto retroattivo, dal momento del suo
perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la
clausola contrattuale oggetto della controversia.
3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto
ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la
disposizione dell'art. 2113, quarto comma, del codice
civile".
"Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al
fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del
Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consigllo dei Ministri.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati
tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area
di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e
articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle
medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni
sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica il numero complessivo ed i
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell'intera materia,
sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di
cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita' per
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, in materia di aspettative e permessi
sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in
vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
che ripartiscono attualmente i contingenti delle
aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e' il seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, a partire
rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione
e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre-
via deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli
stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti svolgono
la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
10 ottobre 1990, n. 287".