Art. 3. 
        Istituzione delle forme pensionistiche complementari 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'art. 9,  le  fonti  istitutive  delle
forme pensionistiche complementari sono le seguenti: 
    a) contratti e accordi collettivi, anche  aziendali,  ovvero,  in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    b) accordi fra lavoratori autonomi o fra  liberi  professionisti,
promossi  da  loro  sindacati  o  associazioni  di   rilievo   almeno
regionale; 
    c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti  di  lavoro  non
siano  disciplinati  da  contratti  o   accordi   collettivi,   anche
aziendali. 
  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, le forme pensionistiche complementari  possono  essere  istituite
mediante i contratti collettivi di cui al  titolo  III  del  medesimo
decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui  all'art.  2,
comma 4, del medesimo decreto  legislativo  le  forme  pensionistiche
complementari  possono  essere  istituite  secondo   le   norme   dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi  tra  i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 
  3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate  mediante  la
costituzione  ai  sensi  dell'art.  4  di  appositi  fondi,  la   cui
denominazione deve contenere l'indicazione di  "fondo  pensione",  la
quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti. 
  4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le  modalita'
di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421)  e'  il  seguente:  "2.  Per
          amministrazioni    pubbliche    si   intendono   tutte   le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             -   Il   titolo   III   (Contrattazione   collettiva   e
          rappresentativita'  sindacale)  del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
          n. 29, contiene i seguenti articoli:
             "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La  contrattazione
          collettiva  e'  nazionale  e  decentrata. Essa si svolge su
          tutte le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro,  con
          esclusione  di  quelle  riservate  alla  legge  e agli atti
          normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.  421.
             2.  I  contratti collettivi nazionali sono stipulati per
          comparti  della   pubblica   amministrazione   comprendenti
          settori omogenei o affini.
             3.   I   comparti  sono  determinati  e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio   dei   Ministri,   sentita   la  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  per  gli  aspetti  di  interesse
          regionale.   Fino   a   quando  non  sia  stata  costituita
          l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica  provvede
          il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
             4.    La   contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al   contemperamento    tra    le    esigenze
          organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
          utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
          dai contratti collettivi nazionali.
             5.  Mediante  contratti collettivi quadro possono essere
          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le
          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
          collettivi e specifiche materie.
             6.  I  contratti  collettivi   quadro   sono   stipulati
          dall'agenzia  di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             7.  I  contratti  collettivi  nazionali di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui all'art.  50,  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
          o da un suo delegato, che la  presiede,  da  rappresentanti
          dei  titolari  degli  uffici  interessati  e,  per la parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   e,
          nell'ambito  della  provincia  autonoma  di  Bolzano, anche
          dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
          sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
             9.  Le  amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente
          articolo".
             "Art.  46  (Area  di  contrattazione  per  il  personale
          dirigenziale) - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai
          sensi  dell'art.  45,  comma  3,  e'  prevista  un'autonoma
          separata   area   di   contrattazione   per   il  personale
          dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
             2.  I contratti collettivi nazionali delle aree separate
          di cui al  comma  1  sono  stipulati  dall'agenzia  di  cui
          all'art.  50,  per  la  parte  pubblica,  e,  per  la parte
          sindacale,      dalle      confederazioni      maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale e dalle organizzazioni
          sindacali interessate maggiormente rappresentative sul  pi-
          ano   nazionale   nell'ambito   della  rispettiva  area  di
          riferimento, assicurando un adeguato  riconoscimento  delle
          specifiche tipologie professionali.
             3.  Il  rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  medica e
          veterinaria del Servizio sanitario nazionale e' definito in
          un'apposita area  di  contrattazione  alle  cui  trattative
          partecipano    l'agenzia    prevista   dall'art.   50,   in
          rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
             "Art.  47  (Rappresentativita'  sindacale).  -   1.   La
          maggiore   rappresentativita'  sul  piano  nazionale  delle
          confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
          con apposito accordo tra il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  un  suo delegato e le Confederazioni sindacali
          individuate ai sensi del comma 2, da recepire  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri.
             2. Fino alla emanazione del decreto di cui al  comma  1,
          restano  in  vigore  e  si  applicano,  anche  alle aree di
          contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni  di  cui
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 23
          agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti  direttive  emanate
          dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della funzione pubblica. Tale normativa resta in  vigore  e
          si  applica  anche in sede decentrata fino a quando non sia
          data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
             "Art.   48   (Nuove   forme   di   partecipazione   alla
          organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
          comma  1,  lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          la  contrattazione  collettiva  definisce  nuove  forme  di
          partecipazione  delle  rappresentanze del personale ai fini
          della  organizzazione  del  lavoro  nelle   amministrazioni
          pubbliche.    Sono  abrogate  le  norme  che  prevedono  la
          rappresentanza  elettiva  del  personale  nei  consigli  di
          amministrazione  delle  amministrazioni  statali  anche  ad
          ordinamento autonomo".
             "Art. 49 (Trattamento economico). -  1.  Il  trattamento
          economico   fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
          contratti collettivi.
             2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono  ai  propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori   o  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
             3. I  contratti  collettivi  definiscono  i  trattamenti
          economici accessori al fine di collegarli direttamente alla
          produttivita' individuale ed a quella collettiva, ancorche'
          non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di
          ciascun  dipendente,  ovvero  allo svolgimento effettivo di
          attivita' particolarmente disagiate, oppure  obiettivamente
          pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la sa-
          lute.  Per  la  determinazione dei trattamenti accessori la
          contrattazione collettiva definisce criteri di  misurazione
          obiettiva  nell'ambito  dei  quali  compete ai dirigenti la
          valutazione   dell'apporto   partecipativo    di    ciascun
          dipendente.
             4.  I  dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori".
             "Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). -  1.  E'
          istituita   l'agenzia  per  le  relazioni  sindacali  delle
          pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
          e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.
             2.  L'agenzia  rappresenta  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e  svolge
          gli altri compiti previsti dal presente decreto.
             3.  L'agenzia  si  attiene  alle direttive impartite dal
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentita   la
          Conferenza  dei presidenti delle regioni per gli aspetti di
          interesse regionale.
             4. L'agenzia, in sede di  contrattazione  collettiva  di
          comparto,  tiene  conto altresi', in quanto compatibili con
          le direttive del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          delle  ulteriori  indicazioni  espresse  dalla Associazione
          nazionale dei comuni  italiani  (ANCI),  dall'Unione  delle
          province  d'Italia  (UPI),  dall'Unione  nazionale  comuni,
          comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere
          di  commercio,   industria   artigianato   ed   agricoltura
          (UNIONCAMERE),  dalla  Conferenza dei presidenti degli enti
          pubblici non economici,  dalla  Conferenza  dei  presidenti
          delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
          e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei
          Ministeri  e delle aziende e amministrazioni autonome dello
          Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero
          della  pubblica  istruzione,   e   dalla   Conferenza   dei
          Presidenti delle regioni.
             5.  Le  amministrazioni  regionali  a statuto speciale e
          quelle delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono  avvalersi  dell'attivita'  di  rappresentanza o di
          assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.
             6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
          contrattazione  collettiva  decentrata,  dell'attivita'  di
          rappresentanza  o  di  assistenza  dell'agenzia,  alle  cui
          direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.
             7.   Per   l'organizzazione    ed    il    funzionamento
          dell'agenzia,  con  decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400.
          Con  tale decreto sono definite altresi' le norme dirette a
          disciplinare  la gestione delle spese, poste a carico di un
          fondo da iscriversi, mediante variazione  compensativa  con
          decreto  del  Ministro  del tesoro, in un apposito capitolo
          dello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri.    La  gestione  finanziaria  e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
             8. L'agenzia si avvale, per lo  svolgimento  dei  propri
          compiti,  di  dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
          posizione di fuori ruolo o di  comando,  di  dipendenti  di
          enti pubblici economici, nonche' di consulenti, esperti per
          i  singoli  comparti,  tenuto anche conto delle indicazioni
          delle regioni e delle associazioni di cui al comma  4,  nei
          limiti,   nelle  forme  e  per  le  esigenze  previsti  nel
          regolamento di cui al comma 7.
             9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri,  tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione
          del    personale,    anche    estranei    alla     pubblica
          amministrazione.  Il direttore dura in carica cinque anni e
          puo' essere riconfermato.
            10. Il  direttore  dell'agenzia  e'  coadiuvato,  per  le
          questioni  attinenti  il personale di cui al comma 4, da un
          comitato di coordinamento,  i  cui  membri  sono  designati
          dalle  rappresentanze  di  cui  al  medesimo  comma  4. Gli
          incarichi al direttore, ai dipendenti degli  enti  pubblici
          economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti
          ai  sensi  degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto
          1988, n. 400. Gli oneri per i componenti  del  comitato  di
          coordinamento  restano  a  carico  delle rappresentanze che
          hanno provveduto alla designazione".
             "Art.  51  (Autorizzazione  alla  sottoscrizione)  -  1.
          L'agenzia  di  cui  all'art.  50, entro cinque giorni dalla
          conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
          dell'autorizzazione   alla   sottoscrizione,    il    testo
          concordato  dei  contratti collettivi nazionali di cui agli
          articoli  45  e  46,  corredato   da   appositi   prospetti
          contenenti  l'individuazione del personale interessato, dei
          costi  unitari  e  degli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico  previsto, nonche' la quantificazione complessiva
          della   spesa,   ivi   compresa   quella    rimessa    alla
          contrattazione  decentrata. Il Governo, nei quindici giorni
          successivi, sentita  la  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni   per   gli  aspetti  di  interesse  regionale,  si
          pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo  conto  tra
          l'altro  degli effetti applicativi dei contratti collettivi
          anche   decentrati   relativi   al    precedente    periodo
          contrattuale  e  della conformita' alle direttive impartite
          dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Decorso  tale
          termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
             2.  L'autorizzazione  governativa  di  cui al comma 1 e'
          sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale  ne
          verifica  la  legittimita'  e  la  compatibilita' economica
          entro quindici giorni dalla data di  ricezione,  decorsi  i
          quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
             3.   Per   i   contratti   collettivi   decentrati,   la
          sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche  e'
          autorizzata,    nei   quindici   giorni   successivi   alla
          conclusione delle trattative, nei limiti  di  cui  all'art.
          45,  comma  4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
          rispettivi     ordinamenti.      L'autorizzazione      alla
          sottoscrizione  e' sottoposta al controllo preventivo degli
          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
          effettuato entro quindici giorni dalla data  di  ricezione,
          decorsi  i  quali  il controllo si intende effettuato senza
          rilievi.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   a
          trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica ed al Ministero del  tesoro  copia  dei  contratti
          collettivi   decentrati.  Non  puo'  essere  in  ogni  caso
          autorizzata  la  sottoscrizione  di  contratti   collettivi
          decentrati  che  comportano,  anche  a  carico  di esercizi
          successivi, impegni di spesa  eccedenti  le  disponibilita'
          finanziarie  definite  dal  contratto collettivo nazionale,
          anche con riferimento agli eventuali utilizzi  di  risparmi
          ricavati   dalla   gestione   e   verificati  dagli  organi
          competenti.
             4.  Non  puo'  essere  in  ogni  caso   autorizzata   la
          sottoscrizione  di  contratti  collettivi  che  comportano,
          anche a carico di esercizi  successivi,  impegni  di  spesa
          eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel documento di
          programmazione    economico-finanziaria    approvato    dal
          Parlamento  e  nelle  leggi  finanziaria  e di bilancio. In
          nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi  oltre
          il  periodo  di validita' dei contratti, in particolare per
          effetto della decorrenza dei benefici a regime".
             "Art.  52  (Disponibilita'  finanziarie  destinate  alla
          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
          verifica).  - 1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere
          derivante dalla  contrattazione  collettiva  con  specifica
          indicazione  di quello da porre a carico del bilancio dello
          Stato e di quello al quale  provvedono,  nell'ambito  delle
          disponibilita'  dei  rispettivi  bilanci le amministrazioni
          pubbliche. L'onere a carico del  bilancio  dello  Stato  e'
          determinato  con  apposita  norma  da  inserire nella legge
          finanziaria, ai sensi dell'art. 11  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
             2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce
          all'agenzia  le  direttive  per  i  rinnovi  dei  contratti
          collettivi,    indicando    in   particolare   le   risorse
          complessivamente disponibili  per  i  comparti,  i  criteri
          generali  della distribuzione delle risorse al personale ed
          ogni altro elemento  utile  in  ordine  al  rispetto  degli
          indirizzi impartiti.
             3.  I  contratti  collettivi  sono corredati da appositi
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per
          l'intero  periodo  di validita' contrattuale, prevedendo la
          possibilita'   di   prorogare   l'efficacia  temporale  del
          contratto, ovvero di sospenderne  l'esecuzione  parziale  o
          totale,  in  caso  di  accertata  esorbitanza dai limiti di
          spesa. Essi possono prevedere la richiesta,  da  parte  del
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   o   delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi,  al  nucleo di valutazione della spesa relativa
          al  pubblico  impiego,  istituito   presso   il   Consiglio
          nazionale  dell'economia  e  del  lavoro dall'art. 10 della
          legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   di   controllo   e
          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle
          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello
          Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
          pronuncia  entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti
          affidati  dal  presente  comma  al   predetto   nucleo   di
          valutazione  sono  sostitutivi  dei compiti originariamente
          previsti dal citato art. 10.
             4. La spesa posta a carico del bilancio dello  Stato  e'
          iscritta  in  apposito  fondo dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
          In esito  alla  sottoscrizione  dei  singoli  contratti  di
          comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire
          con  propri  decreti  le somme destinate a ciascun comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli  di  bilancio,  anche di nuova istituzione, per il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento  ai  bilanci delle amministrazioni autonome e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario  dello  Stato  a  copertura dei relativi oneri.
          Analogamente provvedono le altre amministrazioni  pubbliche
          con i rispettivi bilanci.
             5.  Le  somme  provenienti  dai  trasferimenti di cui al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa.
             "Art.   53   (Interpretazione  autentica  dei  contratti
          collettivi).   -   1.   Quando    insorgano    controversie
          sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
          li   hanno   sottoscritti   si   incontrano   per  definire
          consensualmente il significato della clausola controversa.
             2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce
          con   effetto   retroattivo,   dal    momento    del    suo
          perfezionamento  con  le  procedure  di cui all'art. 51, la
          clausola contrattuale oggetto della controversia.
             3. L'accordo di interpretazione autentica del  contratto
          ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
          le  materie  regolate  dall'accordo medesimo. Si applica la
          disposizione  dell'art.  2113,  quarto  comma,  del  codice
          civile".
             "Art.  54  (Aspettative  e  permessi sindacali). - 1. Al
          fine  del   contenimento,   della   trasparenza   e   della
          razionalizzazione   delle   aspettative   e   dei  permessi
          sindacali   nel   settore   pubblico,   la   contrattazione
          collettiva  ne  determina  i  limiti massimi in un apposito
          accordo, stipulato tra  il  Presidente  del  Consiglio  del
          Ministri,  o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale,   da
          recepire  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consigllo dei Ministri.
             2. I limiti di cui al comma 1 devono essere  determinati
          tenendo  conto,  con riferimento a ciascun comparto ed area
          di contrattazione collettiva, della  diversa  dimensione  e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i permessi sindacali giornalieri.
             3.  Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provvede,  in  proporzione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica,   sentite  le  confederazioni  ed  organizzazioni
          sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
          si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
             4.  Le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a fornire
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della   funzione   pubblica  il  numero  complessivo  ed  i
          nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
             5.  Contestualmente   alla   definizione   della   nuova
          normativa  contenente  la  disciplina  dell'intera materia,
          sono abrogate le disposizioni che regolano  attualmente  la
          gestione  e  la  fruizione delle aspettative e dei permessi
          sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di
          cui al comma 1 sono anche definiti tempi  e  modalita'  per
          l'applicazione  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
          cessive modificazioni, in materia di aspettative e permessi
          sindacali. Fino alla emanazione del decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri di cui al comma 1, restano in
          vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          che    ripartiscono   attualmente   i   contingenti   delle
          aspettative  sindacali  nell'ambito  delle  amministrazioni
          pubbliche.
             6.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le
          pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire   alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per
          qualifica,    del   personale   dipendente   collocato   in
          aspettativa, in quanto chiamato a  ricoprire  una  funzione
          pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi  sindacali. I dati
          riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono  pubblicati  in
          allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
          ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
             - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993,  n.  29, e' il seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati   ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia,  il  personale  della   carriera
          diplomatica   e   della  carriera  prefettizia,  a  partire
          rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione
          e di vice consigliere di prefettura, i  dirigenti  generali
          nominati  con decreto del Presidente della Repubblica, pre-
          via deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli
          stessi equiparati per effetto dell'art.  2  della  legge  8
          marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti svolgono
          la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 17
          luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
          10 ottobre 1990, n.  287".