Art. 4. 
   Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio 
 
  1. Fondi pensione sono costituiti: 
    a) come  soggetti  giuridici,  di  natura  associativa  ai  sensi
dell'art. 36 del  codice  civile,  distinti  dai  soggetti  promotori
dell'iniziativa; 
    b) come  soggetti  dotati  di  personalita'  giuridica  ai  sensi
dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento  per  il
riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1,  della  legge
12 gennaio 1991, n. 13. 
  2. Fondi pensione possono essere  costituiti  altresi'  nell'ambito
del patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente  pubblico
anche economico attraverso la formazione con  apposita  deliberazione
di un patrimonio di destinazione, separato ed  autonomo,  nell'ambito
del patrimonio della medesima societa' od ente, con  gli  effetti  di
cui all'art. 2117 del codice civile. 
  3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione  e'  sottoposto  a
preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con  uno  o  piu'
decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,  entro  sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto
legislativo: 
    a) le  modalita'  di  presentazione  dell'istanza,  gli  elementi
documentali e  informativi  a  corredo  della  stessa  e  ogni  altra
modalita'  procedurale,   nonche'   i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione; 
    b) i requisiti formali  di  costituzione,  nonche'  gli  elementi
essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di  destinazione  del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della  trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; 
    c) i requisiti per l'esercizio  dell'attivita',  con  particolare
riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti  degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili  del  fondo,  facendo
riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio  1991,
n. 1, da graduare sia in funzione delle  modalita'  di  gestione  del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni  operative
contenute negli statuti; 
    d) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di  autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 
  4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori  subordinati  sia  per  lavoratori
autonomi, devono assumere forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le  disposizioni
per la sollecitazione al pubblico risparmio. 
  5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione  non  puo'
essere concessa: 
    a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma di societa'
per azioni o in accomandita per azioni; 
    b) se  il  patrimonio  di  destinazione  non  risulti  dotato  di
strutture gestionali, amministrative e contabili separate  da  quelle
della societa' o dell'ente; 
    c) se la contabilita' e i bilanci della societa' o ente non siano
sottoposti a controllo contabile e a certificazione del  bilancio  da
almeno due  esercizi  chiusi  in  data  antecedente  a  quella  della
richiesta di autorizzazione. 
  6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la
commissione di cui all'art. 16. 
  7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione  di
cui al  comma  3  senza  che  il  fondo  abbia  iniziato  la  propria
attivita', l'autorizzazione decade. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  36  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.    36   (Ordinamento   e   amministrazione   delle
          associazioni non riconosciute). - L'ordinamento  interno  e
          l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come
          persone  giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi   degli
          associati.
             Le  dette  associazioni  possono stare in giudizio nella
          persona di coloro ai  quali,  secondo  questi  accordi,  e'
          conferita la presidenza o la direzione".
             - Il testo dell'art. 12 del medesimo codice civile e' il
          seguente:
             "Art.    12   (Persone   giuridiche   private).   -   Le
          associazioni, le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni  di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il  riconoscimento  concesso  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica.
             Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
          attivita'  nell'ambito  della  provincia,  il  Governo puo'
          delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli  con  loro
          decreto".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2 della legge 12
          gennaio  1991,  n.      13   (Determinazione   degli   atti
          amministrativi  da  adottarsi  nella  forma del decreto del
          Presidente della Repubblica) e' il seguente: "1.  Gli  atti
          amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per
          i  quali  e'  adottata alla data di entrata in vigore della
          presente legge la forma del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  sono  emanati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  con  decreto  ministeriale,  a
          seconda della competenza a formulare la proposta sulla base
          della normativa vigente alla data di cui sopra".
             -  Il  testo  dell'art.  2117  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.  2117  (Fondi  speciali  per   la   previdenza   e
          l'assistenza).  -  I  fondi  speciali  per  la previdenza e
          l'assistenza che  l'imprenditore  abbia  costituiti,  anche
          senza  contribuzione  dei prestatori di lavoro, non possono
          essere distratti dal fine al quale  sono  destinati  e  non
          possono   formare   oggetto  di  esecuzione  da  parte  dei
          creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro".
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1
          (Disciplina dell'attivita' di intermediazione  mobiliare  e
          disposizioni  sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e'
          il seguente:
             "Art. 3. - 1. Le societa' di  intermediazione  mobiliare
          devono  essere iscritte a un apposito albo istituito presso
          la CONSOB.
             2. La CONSOB autorizza l'esercizio  delle  attivita'  di
          cui  all'art.   1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo
          delle societa' indicando  le  attivita'  per  le  quali  le
          societa'    stesse    sono    autorizzate,    sulla    base
          dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti,
          oltre che della  conformita'  dello  statuto  sociale  alle
          disposizioni della presente legge:
               a)  la  societa'  deve  essere  costituita nella forma
          della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve
          ricomprendere  nella  denominazione   sociale   le   parole
          'societa' di intermediazione mobiliare' e avere sede legale
          nel   territorio   dello   Stato.   Il   capitale   sociale
          sottoscritto  deve  essere  rappresentato  interamente   da
          azioni  con  voto  non  limitato,  deve  essere versato per
          importo non  inferiore  a  tre  volte  il  capitale  minimo
          previsto  per  la  costituzione  delle  societa' per azioni
          ovvero al maggiore  importo  determinato  in  via  generale
          dalla  Banca  d'Italia  d'intesa  con  la  CONSOB, anche in
          relazione alle attivita' esercitate, con  provvedimento  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
               b)   gli   amministratori,  i  direttori  generali,  i
          dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci  accomandatari
          devono   possedere  i  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n.
          77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle  condizioni
          di  esclusione  dai locali della borsa previste dall'art. 8
          della legge  20  marzo  1913,  n.  272,  ne'  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione disposte ai sensi della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
          e integrazioni.  Gli amministratori, i direttori generali e
          i dirigenti cui sono  conferiti  poteri  di  rappresentanza
          nonche'  i  soci accomandatari devono altresi' avere svolto
          per uno o piu' periodi, complessivamente non  inferiori  ad
          un  triennio,  funzioni  di  amministratore  o  funzioni di
          carattere  direttivo  in  societa'  o  enti   del   settore
          creditizio,  assicurativo  o  finanziario,  o  in  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.  1966,  o
          in  societa'  commissionarie  ammesse agli antirecinti alle
          grida delle borse valori, o  in  societa'  di  gestione  di
          fondi  comuni  di  investimento mobiliare, o in societa' di
          intermediazione   mobiliare,   o   avere   esercitato    la
          professione  di  agente  di cambio facendo fronte ai propri
          impegni come previsto  dalla  legge,  ovvero  avere  svolto
          funzioni  di  procuratore  generale  o  rappresentante alle
          grida di agenti di cambio;
               c)  anche  agli  effetti  dell'art.  1,  quarto comma,
          lettera b), della citata legge  n.  77  del  1983,  per  le
          funzioni  svolte  dai  soggetti  indicati  alla lettera b),
          secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti
          che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle
          indicate alla medesima lettera  b),  si  puo'  tener  conto
          delle  funzioni  svolte  presso uffici e settori finanziari
          della societa' o dell'ente, purche' il volume di  attivita'
          del  settore  o  dell'ufficio  abbia  dimensioni adeguate a
          quelle della societa'  di  gestione  o  di  intermediazione
          mobiliare  presso la quale la carica deve essere ricoperta.
          Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio  decreto,  da
          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale,  i  criteri  per
          l'applicazione delle disposizioni della  presente  lettera,
          con particolare riferimento all'individuazione degli uffici
          e  settori  finanziari  delle societa' o degli enti ed alla
          verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto  a
          quella della societa' di intermediazione mobiliare;
               d)  i  componenti del collegio sindacale devono essere
          iscritti  agli  albi  dei  dottori  commercialisti  o   dei
          ragionieri  e dei periti commerciali o degli avvocati o dei
          procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
               e) i soggetti che, in virtu' della  partecipazione  al
          capitale  in  via diretta o per interposta persona o per il
          tramite di societa' fiduciaria o  di  societa'  controllata
          ovvero   in   virtu'  di  particolari  vincoli  o  accordi,
          esercitano il controllo della societa'  devono  documentare
          di  essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
          alla lettera b);  ove  il  soggetto  controllante  sia  una
          persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti
          devono   essere   posseduti   dagli  amministratori  e  dai
          direttori generali.
             3. La CONSOB  stabilisce,  con  proprio  regolamento  da
          pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale,  le  modalita'  di
          presentazione della domanda di iscrizione all'albo  di  cui
          al  comma  1,  gli elementi informativi che la domanda deve
          contenere,  i  documenti  che  devono  essere  forniti   in
          allegato,    nonche'    le    modalita'    di   svolgimento
          dell'istruttoria. La CONSOB  comunica  immediatamente  alla
          Banca  d'Italia  le iscrizioni disposte e le autorizzazioni
          rilasciate".