Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo
del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o
unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio
della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto
di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 2, e' istituito un organismo di sorveglianza, a composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.