Art. 5. 
    Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo 
 
  1. La composizione degli organi di amministrazione e  di  controllo
del fondo  pensione  caratterizzato  da  contribuzione  bilaterale  o
unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio
della partecipazione paritetica di rappresentanti  dei  lavoratori  e
dei datori di lavoro. Per la individuazione  dei  rappresentanti  dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri
definiti dalle fonti costitutive. 
  2.  Per  il  fondo   pensione   caratterizzato   da   contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori,  la  composizione  degli  organi
collegiali risponde al  criterio  rappresentativo  di  partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il  disposto
di cui al comma 1, secondo periodo. 
  3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art.  4,
comma 2, e' istituito un organismo di  sorveglianza,  a  composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.