Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali 1. Il fondo pensione non e' abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante: a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunita' economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a). 2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonche' per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. 3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro. 4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attivita' svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi. 5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente: "1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende: a)-b) (omissis); c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari". - La tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni pri- vate sulla vita) e' la seguente: "TABELLA A) Classificazione per ramo. I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana. II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di natalita'. III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento. IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979. V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa". - Il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' il seguente: "2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o piu' soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi e' considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero piu' di un decimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, sempreche' non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla societa'. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione".