Art. 6. 
            Regime delle prestazioni e modelli gestionali 
 
  1. Il fondo pensione non e'  abilitato  all'assunzione  diretta  di
impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante: 
    a)   convenzione    con    soggetti    abilitati    all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge  2
gennaio  1991,  n.  1,  ovvero  soggetti  che  svolgono  la  medesima
attivita', con  sede  statutaria  in  uno  dei  Paesi  aderenti  alla
Comunita'  economica  europea,  che   abbiano   ottenuto   il   mutuo
riconoscimento; 
    b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata  e  abilitata
alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata  alla
legge 22 ottobre 1986,  n.  742,  secondo  disposizioni  emanate  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  sentito  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); 
    c)  convenzione  con  ente  gestore  di   forme   di   previdenza
obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, sulla base dei  principi  e  criteri  del  presente  decreto
legislativo; 
    d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o  quote  di  societa'
immobiliari nelle quali il fondo puo' detenere  partecipazioni  anche
superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a). 
  2.  Per  le  forme  pensionistiche  complementari  in   regime   di
prestazioni definite, nonche' per le forme che assicurino un tasso di
rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo
pensione  gestisce  le  relative  risorse   esclusivamente   mediante
convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami
I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre  1986,
n. 742. 
  3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono  essere  stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro. 
  4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella
scelta degli investimenti, devono essere indicati  nello  statuto  di
cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale  fine,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro
sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a)  le  attivita'  nelle
quali i fondi pensione possono investire le  proprie  disponibilita',
con i rispettivi limiti massimi di  investimento;  b)  i  criteri  di
investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i  criteri
di rendicontazione dell'attivita'  svolta  e  di  applicazione  delle
commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti  tra  fondo  e
gestore; e) le  regole  da  osservare  in  materia  di  conflitto  di
interessi. 
  5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti,  ne'
investire le disponibilita' di competenza: 
    a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse  da  una  stessa
societa', per un valore nominale superiore al cinque  per  cento  del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al  dieci  per
cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote  con  diritto  di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla societa' emittente; 
    b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite  societa'  fiduciaria,  o  agli  stessi  legati  da
rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge  10
ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore  al  venti  per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi  di  fondo  pensione  di
categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento. 
 
          Note all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
          2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente:
             "1.   Per  attivita'  di  intermediazione  mobiliare  si
          intende:
              a)-b) (omissis);
               c) gestione di patrimoni, mediante  operazioni  aventi
          ad oggetto valori mobiliari".
             -  La  tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.
          742 (Nuove norme per l'esercizio delle  assicurazioni  pri-
          vate sulla vita) e' la seguente:
                                                             "TABELLA
          A) Classificazione per ramo.
             I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
             II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di
          natalita'.
             III  -  Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse
          con fondi di investimento.
             IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1,  n.  1,
          lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
             V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33
          del   testo   unico   delle   leggi   sull'esercizio  delle
          assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
             VI - Le  operazioni  di  gestione  di  fondi  collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa".
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 27 della legge 10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato) e' il seguente: "2.  Ai  fini  del  presente
          titolo  il rapporto di controllo si considera esistente, ai
          sensi dell'art. 2359 del codice  civile,  anche  quando  un
          solo  socio,  o piu' soci attraverso la partecipazione a un
          sindacato di voto - nel  qual  caso  ciascuno  di  essi  e'
          considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del
          numero  totale  delle azioni ordinarie o delle quote ovvero
          piu' di un decimo se  si  tratta  di  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa,  sempreche'  non sussista un socio o un
          altro  sindacato  di  voto  formato  da  altri  soci con un
          maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o
          che  disponga  altrimenti  del  controllo  sulla  societa'.
          Costituisce  sindacato  di  voto qualsiasi accordo tra soci
          che regola l'esercizio del voto. Ogni  accordo  che  regola
          l'esercizio  del  voto  deve  essere  comunicato alla Banca
          d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione".