Art. 7.
Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio
di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al
fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite
solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno
quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non
piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto
della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti
costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo
periodo, la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al
presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal
lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i
quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori
che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano
accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) puo' conseguire, nei limiti e
secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua
posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del
TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o
riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di
ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in
conformita' al principio della capitalizzazione, nell'ambito della
distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la
liquidazione della prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.