Art. 7. 
                             Prestazioni 
 
  1. Le fonti costitutive definiscono i  requisiti  di  accesso  alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 
  2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono  consentite  al
compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel  regime  obbligatorio
di appartenenza con un minimo di cinque  anni  di  partecipazione  al
fondo pensione. 
  3. Le prestazioni pensionistiche  per  anzianita'  sono  consentite
solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa  comportante  la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno
quindici anni di appartenenza al fondo stesso e  di  un'eta'  di  non
piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per  il  pensionamento
di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.  All'atto
della costituzione di forme pensionistiche  complementari,  le  fonti
costitutive definiscono, in deroga  al  requisito  di  cui  al  primo
periodo, la  gradualita'  di  accesso  alle  prestazioni  di  cui  al
presente  comma  in  ragione  dell'anzianita'   gia'   maturata   dal
lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i
quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori
che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 10, comma 1,  lettera
a). 
  4. L'iscritto al fondo per il  quale  da  almeno  otto  anni  siano
accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote  di
trattamento di fine rapporto (TFR)  puo'  conseguire,  nei  limiti  e
secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione  per
eventuali spese sanitarie  per  terapie  ed  interventi  straordinari
riconosciuti  dalle  competenti  strutture  pubbliche,   ovvero   per
l'acquisto della prima casa di abitazione per  se'  o  per  i  figli,
documentato con atto notarile,  nei  limiti  della  quota  della  sua
posizione individuale corrispondente all'accumulazione di  quote  del
TFR di  sua  pertinenza.  Non  sono  ammesse  altre  anticipazioni  o
riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 
  5.  L'entita'  delle  prestazioni  e'  determinata   dalle   scelte
statutarie e contrattuali effettuate all'atto della  costituzione  di
ciascun fondo pensione, secondo criteri  di  corrispettivita'  ed  in
conformita' al principio della  capitalizzazione,  nell'ambito  della
distinzione  fra  regimi  a  contribuzione  definita   e   regimi   a
prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2. 
  6. Le fonti costitutive possono prevedere: 
    a)  la  facolta'  del  titolare  del  diritto  di   chiedere   la
liquidazione  della  prestazione   pensionistica   complementare   in
capitale secondo il valore attuale, per un importo non  superiore  al
cinquanta per cento dell'importo maturato; 
    b) l'adeguamento delle prestazioni nel  rispetto  dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.