Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi
di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409,
punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro,
ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive
che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13,
comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo'
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o
essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la
destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e
del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione
di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo,
determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi
pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di
cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto e in conformita' ai princi'pi del presente decreto
legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
Note all'art. 8:
- L'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile,
cosi' recita:
"Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1)-2) (omissis);
3) rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato.