Art. 8. 
                            Finanziamento 
 
  1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se  trattasi
di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di  cui  all'art.  409,
punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro,
ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive
che determinano la misura dei contributi. 
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto
legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13,
comma 2, le fonti costitutive fissano il  contributo  complessivo  da
destinare  al  fondo  pensione,  stabilito   in   percentuale   della
retribuzione assunta a base della determinazione del  TFR,  che  puo'
ricadere anche su elementi particolari della  retribuzione  stessa  o
essere individuato  mediante  destinazione  integrale  di  alcuni  di
questi al fondo.  Le  fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva  possono  prevedere  la
destinazione al finanziamento anche di una quota  dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e
del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano  l'utilizzazione
di quota dell'accantonamento annuale al TFR da  destinare  al  fondo,
determinano   la   misura   della   riduzione   della   quota   degli
accantonamenti annuali futuri al TFR. 
  3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  le   fonti
istitutive  delle  forme   pensionistiche   complementari   su   base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai  fondi
pensione  degli  accantonamenti  annuali  al  TFR,  posteriori   alla
iscrizione dei lavoratori predetti  ai  fondi  medesimi,  nonche'  le
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 
  4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica  complementare  di
cui siano destinatari dipendenti della  pubblica  amministrazione,  i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto  e  in  conformita'  ai  princi'pi  del   presente   decreto
legislativo. 
  5. Gli enti di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  sentita
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,   possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere  organizzato
secondo   criteri   di   separatezza   contabile   dalle    attivita'
istituzionali del medesimo ente. 
 
          Note all'art. 8:
             - L'art. 409, punto 3, del codice di  procedura  civile,
          cosi' recita:
             "Si  osservano  le  disposizioni del presente capo nelle
          controversie relative a:
              1)-2) (omissis);
              3) rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale ed
          altri rapporti di collaborazione che si concretino  in  una
          prestazione    di    opera   continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato.