Art. 9.
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di
convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di
gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni
previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono
istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione
di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4,
comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma
1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio
dell'attivita' dei fondi di cui al presente articolo e' rilasciata ai
sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di
vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel
caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
Note all'art. 9:
- La legge 23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo
1983.