Art. 9. 
                        Fondi pensione aperti 
 
  1. I  soggetti  con  i  quali  e'  consentita  la  stipulazione  di
convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1,  nonche'  le  societa'  di
gestione di cui alla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ferme  restando   le   disposizioni
previste  per  la  sollecitazione  al  pubblico  risparmio,   possono
istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione
di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli  articoli  4,
comma 2, e 6, comma 2. 
  2. Detti fondi  sono  aperti  all'adesione  dei  destinatari  delle
disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  per  i  quali  non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma
1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10,  comma  1,
lettera b). 
  3. Ferma restando l'applicazione delle norme del  presente  decreto
legislativo in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e  trattamento
tributario,  l'autorizzazione  alla  costituzione   e   all'esercizio
dell'attivita' dei fondi di cui al presente articolo e' rilasciata ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  d'intesa  con  le   rispettive   autorita'   di
vigilanza, sentita la commissione di cui all'art.  16,  nonche',  nel
caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 
 
          Note all'art. 9:
             - La legge 23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione  e
          disciplina  dei  fondi comuni d'investimento mobiliare", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  85  del  28  marzo
          1983.