Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: "il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". 2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attivita' delle societa' derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.