Art. 2. 
  1. Il secondo periodo del comma 3  dell'articolo  15  del  decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito, con effetto dalla data di
cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: "il Ministro del tesoro
esercita i diritti dell'azionista  d'intesa  con  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o con il Ministro  da  lui  delegato,  con  il
Ministro del bilancio e  della  programmazione  economica  e  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". 
  2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  alle   altre
amministrazioni nei settori  di  attivita'  delle  societa'  derivate
dalla trasformazione degli enti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
nonche' quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.
333 del 1992.