Art. 3. 
  1.  Il  personale  dipendente   dal   soppresso   Ministero   delle
partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero del tesoro e
presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e collocato, ivi compreso il personale in posizione di  soprannumero,
in  appositi  ruoli  aggiunti  istituiti  presso  ciascun  Ministero,
secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione  pubblica.
Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  si
provvede altresi' a fissare i criteri  per  la  riassegnazione  degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del  Ministero  delle
partecipazioni statali per l'anno 1993. 
  2. Il Ministero del tesoro subentra, con effetto dalla data di  cui
al comma 1 dell'articolo 1, in tutti i rapporti attivi e passivi  del
soppresso Ministero  delle  partecipazioni  statali  e  provvede,  in
attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui
al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti,  alla  gestione  corrente
dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresi' agli
adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilita'
relative all'esercizio finanziario 1992. 
  3. Con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni vigenti,
il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione  del  personale
dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello
con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma  1
dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero
delle partecipazioni statali.