Art. 4. 
  1. Per la copertura degli oneri di  personale  e  di  funzionamento
previsti dal presente  decreto,  le  somme  rimaste  da  pagare  alla
chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello  stato  di  previsione
del Ministero delle partecipazioni statali, nonche' gli  stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per  l'anno
1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23  dicembre  1992,  n.  501,
saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli gia'  istituiti  o  da
istituire nello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri,   del   Ministero   del   tesoro   e   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario 1993. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui.