Art. 5. 
  1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del  decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti  attribuiti  al
Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega  23
ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la  revisione  delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di  previdenza
e  di  finanza  territoriale,  la  composizione  del  consiglio   dei
ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque  dirigenti  generali
di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con  funzioni  di
consigliere ministeriale. 
  2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 288 dell'11 dicembre 1989, e'  sostituito  dal  quadro  H  di  cui
all'allegato del presente decreto. 
  3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli  164
e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  adottato  su
proposta del Ministro del tesoro.