Art. 2.
  1.   Il   rinnovo   dei   consigli    comunali,    provinciali    e
circoscrizionali,  sciolti  a norma dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n.
164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  luglio  1991,  n.
221,  deve  coincidere con il primo turno elettorale utile successivo
alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
  2. Al comma 3, primo periodo, del citato  articolo  15-  bis  della
legge  19  marzo  1990,  n.  55,  le  parole:   "e nei novanta giorni
successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO