IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico; b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.".