Art. 2. 
                     Disposizioni di prevenzione 
  1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.
152, e successive modificazioni e integrazioni,  dopo  il  n.  2)  e'
inserito il seguente: 
   "2- bis) compiano atti obiettivamente  rilevanti  in  ragione  dei
quali  debba  ritenersi  che  facciano  parte  delle  organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma  3  dell'articolo  3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in  pubbliche  riunioni,
compiano manifestazioni esteriori  od  ostentino  emblemi  o  simboli
propri  o  usuali  delle   medesime   organizzazioni,   associazioni,
movimenti o gruppi;". 
  2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, si applicano anche alle persone che si rechino nei  luoghi  dove
si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli  propri  o
usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di  cui
all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 
  3. Nel caso di persone denunciate o condannate per  uno  dei  reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,  o  per
un reato aggravato ai sensi dell'articolo  3  del  presente  decreto,
nonche'  di  persone  sottoposte  a  misure  di  prevenzione  perche'
ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono  in
pericolo la sicurezza o  la  tranquillita'  pubblica,  ovvero  per  i
motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22
maggio  1975,  n.  152,  il  divieto  di  accesso  disposto  a  norma
dell'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  conserva
efficacia per un periodo di  cinque  anni,  salvo  che  venga  emesso
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a  procedere  o
di  proscioglimento  o  provvedimento  di  revoca  della  misura   di
prevenzione,  ovvero  se  e'  concessa  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge  3
agosto 1988, n. 327.