Art. 2. Disposizioni di prevenzione 1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) e' inserito il seguente: "2- bis) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;". 2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonche' di persone sottoposte a misure di prevenzione perche' ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.