Art. 3. 
                       Circostanza aggravante 
  1. Per i reati punibili con pena diversa da  quella  dell'ergastolo
commessi  per  finalita'  di  discriminazione  o  di   odio   etnico,
nazionale,  razziale  o  religioso,  ovvero  al  fine  di   agevolare
l'attivita' di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i  loro
scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'. 
  2.  Le  circostanze  attenuanti,   diverse   da   quella   prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con  l'aggravante  di
cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o  prevalenti
rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.