Art. 4. 
                  Modifiche a disposizioni vigenti 
  1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952,  n.
645, e' sostituito dal seguente: 
  "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  pubblicamente
esalta esponenti, principi, fatti o metodi del  fascismo,  oppure  le
sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda  idee  o  metodi
razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa
da uno a due milioni.".