Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.".