Art. 5. Perquisizioni e sequestri 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita' comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le succes- sive quarantotto ore. 2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. E' sempre disposto, altresi', il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre la confisca dell'immobile di cui al comma 2, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.