Art. 5. 
                      Perquisizioni e sequestri 
  1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi  dell'articolo
3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera  b),
2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654,  l'autorita'  giudiziaria
dispone la perquisizione dell'immobile del  quale  si  ha  motivo  di
ritenere che l'autore si sia  avvalso  come  luogo  di  riunione,  di
deposito o di rifugio o per  altre  attivita'  comunque  connesse  al
reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano  motivi
di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione  telefonica  del  magistrato   competente,   possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza  ritardo  e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della  Repubblica,  il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro  le  succes-
sive quarantotto ore. 
  2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma  1
quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od  ordigni
esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4
della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  ovvero  emblemi,  simboli  o
materiali  di  propaganda  propri   o   usuali   di   organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma  3  dell'articolo  3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654. E' sempre disposto, altresi', il
sequestro degli  oggetti  e  degli  altri  materiali  sopra  indicati
rinvenuti nell'immobile. Si osservano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. 
  3.  Con  la  sentenza  di  condanna  o  con  la  sentenza  di   cui
all'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  il  giudice  puo'
disporre la confisca dell'immobile di cui al comma 2,  salvo  che  lo
stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta  la
confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati  al  medesimo
comma.