Art. 6. 
                      Disposizioni processuali 
  1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui  all'articolo  3,
comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio. 
  2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati
previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo  4  della  legge  18
aprile 1975, n. 110, nonche', quando ricorre la  circostanza  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del presente  decreto,  per  uno  dei  reati
previsti dai commi primo e secondo  del  medesimo  articolo  4  della
legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il  giudice,  se  ne
ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una  delle  misure
coercitive previste  dalla  legge,  anche  al  di  fuori  dei  limiti
previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. 
  3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui  all'articolo  3,
comma 1, che non appartengono alla competenza della corte  di  assise
e' competente il tribunale. 
  4. Il tribunale e'  altresi'  competente  per  i  delitti  previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 
  5. Per i reati  indicati  all'articolo  5,  comma  1,  il  pubblico
ministero procede al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei  casi
previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo  che
siano necessarie speciali indagini. 
  6. Il termine delle  indagini  preliminari  previsto  dall'articolo
405, comma 2, del codice di procedura penale e' di un anno se si pro-
cede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.