Art. 6. Disposizioni processuali 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio. 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche', quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise e' competente il tribunale. 4. Il tribunale e' altresi' competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. 6. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale e' di un anno se si pro- cede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.