Art. 7. 
               Sospensione cautelativa e scioglimento 
  1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi  dell'articolo
3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera  b),
2 e 3, della legge 13 ottobre  1975,  n.  654,  e  risultano  fondati
motivi per ritenere che  l'attivita'  di  associazioni,  movimenti  o
gruppi favorisca la  commissione  dei  medesimi  reati,  puo'  essere
disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  25
gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attivita' associativa. La
richiesta e' presentata al giudice  competente  per  il  giudizio  in
ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso
ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge  n.  17
del 1982. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in  ogni  momento
quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 
  3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato  che  l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la
commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il
Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
Ministri,  ordina  con  decreto  lo  scioglimento  dell'associazione,
movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni.  Il  provvedimento
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.