Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, puo' essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attivita' associativa. La richiesta e' presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.