Art. 8. 
                         Disposizioni finali 
  1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,  n.
110, e' abrogato. 
  2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si  applicano
solo per i fatti commessi successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.