Art. 2. 
  1. L'elargizione di cui all'articolo 1 e'  corrisposta  secondo  il
seguente ordine: 
    a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico; 
    b) figli, in mancanza del coniuge superstite; 
    c) genitori; 
    d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico. 
  2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di  cui
al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di  esse  si
applicano le disposizioni  sulle  successioni  stabilite  dal  codice
civile.