Art. 11. 1. Nel caso di parita' di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, e' preferito il piu' anziano di eta'.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 9, comma 8, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali".