Art. 11.
  1. Nel caso di parita' di cifre individuali,  di  cui  all'art.  9,
comma 8, della legge, e' preferito il piu' anziano di eta'.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  testo dell'art. 9, comma 8, della citata legge n.
          81/1993 e' il seguente: "8. Compiute le operazioni  di  cui
          al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i
          candidati   di   ciascun   gruppo  secondo  l'ordine  delle
          rispettive cifre individuali".