Art. 15.
  1. Le schede per la prima votazione e per il turno di  ballottaggio
previste  dalla  legge devono avere le caratteristiche essenziali dei
modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I  allegate
al presente regolamento.
  2.  La  scheda  per  la  votazione  per  le  elezioni  dei consigli
circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del  modello  descritto
nelle  tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta
eccezione del numero delle righe stampate accanto a  ciascun  simbolo
che  si  intendono  ridotte  ad  una, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993
  Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 37
 
          Nota all'art. 15:
             -  Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n.
          81/1993 e' il seguente:  "3.  Fino  all'approvazione  delle
          modifiche  statutarie  conseguenti,  ai  sensi dell'art. 33
          della presente legge, si applicano le norme per  l'elezione
          dei  consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000
          abitanti.".