Art. 15. 1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento. 2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 37
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".