Art. 3.
  1. Nei comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  di  cui
all'art.  5  della  legge,  ai  fini  della  stampa,  sulle schede di
votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati  alla  carica
di  sindaco  e  dei  contrassegni  delle  liste ad essi collegate, la
commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo  a
ciascun  candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio
da effettuarsi alla presenza  dei  delegati  di  lista  appositamente
convocati.
  2.  Nei  comuni  di  cui  al  comma  1, l'arrotondamento all'unita'
superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si  effettua
quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una
cifra decimale superiore a 50 centesimi.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 81/1993 e'
          il seguente:
             "Art.  5  (Modalita'  di  elezione  del  sindaco  e  del
          consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000
          abitanti).  -  1.  Nei comuni con popolazione sino a 15.000
          abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali  si  effettua
          con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del
          sindaco.
             2.  Ciascuna  candidatura  alla  carica  di  sindaco  e'
          collegata  ad  una  lista  di  candidati  alla  carica   di
          consigliere  comunale,  comprendente un numero di candidati
          non superiore al numero dei consiglieri da eleggere  e  non
          inferiore  ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno
          dei due sessi puo' essere di norma rappresentato in  misura
          superiore ai due terzi.
             3.  Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno,
          il candidato alla carica di sindaco.
             4.  Ciascun  elettore  ha  diritto  di  votare  per   un
          candidato  alla  carica  di  sindaco,  segnando il relativo
          contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza
          per  un  candidato  alla  carica  di  consigliere  comunale
          compreso  nella lista collegata al candidato alla carica di
          sindaco prescelto,  scrivendone  il  cognome  nell'apposita
          riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
             5. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
          che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di voti. In caso di
          parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio  fra
          i  due  candidati  che  hanno ottenuto il maggior numero di
          voti, da effettuarsi la  seconda  domenica  successiva.  In
          caso  di  ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di
          eta'.
             6.  A  ciascuna  lista  di  candidati  alla  carica   di
          consigliere  si intendono attribuiti tanti voti quanti sono
          i voti conseguiti dal candidato alla carica di  sindaco  ad
          essa collegato.
             7.  Alla  lista  collegata  al  candidato alla carica di
          sindaco che ha riportato il maggior  numero  di  voti  sono
          attribuiti  due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con
          arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero  dei
          consiglieri  da  comprendere nella lista contenga una cifra
          decimale  superiore  a  50. I restanti seggi sono ripartiti
          proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si  divide
          la  cifra  elettorale di ciascuna lista successivamente per
          1, 2, 3, 4 .. sino a concorrenza del numero  dei  seggi  da
          assegnare  e  quindi  si  scelgono,  tra  i quozienti cosi'
          ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei  seggi
          da  assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
          Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i  quozienti
          ad  essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita'
          di quoziente, nelle cifre intere e decimali,  il  posto  e'
          attribuito  alla  lista  che  ha ottenuto la maggiore cifra
          elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
             8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati
          eletti  consiglieri   comunali   secondo   l'ordine   delle
          rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di cifra, sono
          proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine  di
          lista.  Il  primo  seggio  spettante  a  ciascuna  lista di
          minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco
          della lista medesima".