Art. 5.
  1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta  di
votare  un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di
preferenza per un candidato  alla  carica  di  consigliere  comunale,
s'intende  validamente  votata  anche  la  lista  cui  appartiene  il
candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche  il
candidato  alla  carica  di  sindaco,  collegato con la stessa lista,
salvo che l'elettore si sia avvalso della facolta' di votare  per  un
diverso  candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6,
comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a  15.000
abitanti.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica anche per le
elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore  abbia
segnato  unicamente  il  nominativo  del  candidato  alla  carica  di
consigliere provinciale.
 
          Nota all'art. 5:
             - L'art. 6, comma  3,  della  citata  legge  n.  81/1993
          risulta  cosi'  formulato: "3. La scheda per l'elezione del
          sindaco e' quella  stessa  utilizzata  per  l'elezione  del
          consiglio.  La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
          alla  carica  di  sindaco,  scritti   entro   un   apposito
          rettangolo,  al  cui  fianco  sono riportati i contrassegni
          della  lista  o  delle  liste  con  cui  il  candidato   e'
          collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare
          per  un  candidato  alla  carica di sindaco e per una delle
          liste  ad  esso  collegate,   tracciando   un   segno   sul
          contrassegno  di  una  di tali liste. Ciascun elettore puo'
          altresi' votare per un candidato alla  carica  di  sindaco,
          anche  non  collegato  alla  lista prescelta, tracciando un
          segno sul relativo rettangolo".