Art. 9. 1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. 2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonche' tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti".