Art. 9.
  1. Qualora un candidato  alla  carica  di  sindaco  sia  proclamato
eletto  al  secondo  turno,  alla  lista o al gruppo di liste ad esso
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi dell'art. 7,  comma
4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene
comunque  assegnato  il  60  per  cento dei seggi, sempreche' nessuna
altra lista o coalizione di liste costituita  al  primo  turno  abbia
gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.
  2.  I  seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono
distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la  lista
o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non
eletto  in sede di ballottaggio, nonche' tra le liste o le coalizioni
di liste non collegate a nessuno dei  candidati  ammessi  al  secondo
turno.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2 si applica anche per le
elezioni del consiglio provinciale.
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 7, comma 4, della citata  legge  n.
          81/1993 e' il seguente: "4. Salvo quanto disposto dal comma
          6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna
          lista   o  a  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  con  i
          rispettivi candidati alla carica di sindaco  si  divide  la
          cifra  elettorale  di  ciascuna  lista  o  gruppo  di liste
          collegate successivamente  per  1,  2,  3,  4,  ..  sino  a
          concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi
          si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in
          numero   eguale  a  quello  dei  consiglieri  da  eleggere,
          disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
          o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono  i
          quozienti  ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
          A parita' di quoziente, nelle cifre intere e  decimali,  il
          posto  e'  attribuito  alla  lista o gruppo di liste che ha
          ottenuto la maggiore  cifra  elettorale  e,  a  parita'  di
          quest'ultima,  per sorteggio. Se ad una lista spettano piu'
          posti di quanti sono i suoi candidati,  i  posti  eccedenti
          sono  distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei
          quozienti".