IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  a  sostegno  dell'occupazione,   tenuto   conto   della
difficile situazione economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Fondo per l'occupazione 
  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il  Ministro  del  tesoro,  attua,  sentite  le
regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per  il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 15 settembre  1992,  misure  straordinarie  di
politica  attiva  del   lavoro   intese   a   sostenere   i   livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2 del regolamento CEE  n.  2052/88;  b)  nelle  aree  che  presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro  secondo
quanto previsto dall'articolo 36,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  accertati  dal
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  su  proposta  delle
commissioni  regionali  per  l'impiego,  sulla  base   delle   intese
raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 
  2. Le misure di cui  al  comma  1,  riservate  alla  promozione  di
iniziative  per  il  sostegno  dell'occupazione  con   caratteri   di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni  di  opere
di pubblica utilita', di servizi terziari  e  di  edilizia  abitativa
economico-popolare, prevedono, per una durata non  superiore  ai  tre
anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni  unita'
lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata  a  tempo  pieno,  secondo
modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una
annualita' del costo medio pro capite del  lavoro.  Il  beneficio  e'
cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo  8,  comma  9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 
  3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici
e privati, anche organizzati in  forma  cooperativa,  che  presentino
motivata domanda  relativa  a  tutti  i  settori  economici,  purche'
funzionali alle  finalita'  di  cui  al  comma  1.  Possono  altresi'
accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti
di pubblica utilita', di durata non inferiore ad un anno,  nei  quali
siano impiegati lavoratori sospesi  in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  e  lavoratori  rientranti  nelle  categorie   di   cui
all'articolo 25, comma  5,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,
promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni. 
  4. Gli interventi previsti dal comma  2  sono  estesi  a  tutto  il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti  l'occupazione  di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  5. Con uno o piu' decreti da emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite  le
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   i   requisiti
soggettivi dei lavoratori, avendo  anche  riguardo  alle  unita'  dei
giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione  dei  lavori  in
tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali  e,  comunque,
di interventi per la realizzazione di opere di utilita' collettiva di
cui  all'articolo  15  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,   e
all'articolo 23 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  i  modelli  in
conformita' dei quali vanno redatte le domande di contributo  di  cui
al comma 3, i termini e le modalita' di erogazione  dei  benefici  di
cui  al  comma  2,  anche  mediante  conguagli   con   i   contributi
previdenziali,  nonche'  le  modalita'  di  controllo  sui  risultati
conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del  Fondo  di
cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese  provvede  il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  nei  limiti  delle
disponibilita'  del  Fondo  medesimo.  La  mancata   attuazione   del
programma indicato nella domanda di contributo  di  cui  al  comma  3
comporta  la  decadenza  dai  benefici  con  restituzione  di  quanto
eventualmente gia' fruito. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale stipula  convenzioni  con  enti  e  societa'
pubbliche e private di  comprovata  esperienza  e  capacita'  tecnica
nelle materie di cui al  presente  articolo,  nonche'  con  gli  enti
gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo  della
cooperazione di cui al  comma  1  dell'articolo  11  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59,  diretti  all'incremento  dell'occupazione,  per
progettare modelli e strumenti di gestione attiva della  mobilita'  e
sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di
coordinamento tra i medesimi enti e societa' e le  agenzie  regionali
per l'impiego, nonche' metodi di valutazione della  fattibilita'  dei
progetti e dei risultati conseguiti. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione  di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento  delle  iniziative  di  cui  al
presente articolo, su richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al
predetto Fondo. 
  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'  autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400  miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in  ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.