Art. 10. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992; c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5; d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16; e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1; f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56; g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi in- dicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.