Art. 10. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e  7,  con  esclusione  di
quelli di cui al comma 9, complessivamente  valutati  in  lire  1.006
miliardi, si provvede: 
    a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante  utilizzo
delle disponibilita' di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  decreto-
legge 1 aprile 1989, n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181; 
    b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi
per l'anno 1994, a lire 62  miliardi  per  l'anno  1995,  a  lire  47
miliardi per l'anno 1996 ed  a  lire  1  miliardo  per  l'anno  1997,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione
di cui  all'articolo  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,
accertate al 31 dicembre 1992; 
    c) quanto a lire 125 miliardi  per  l'anno  1993  ed  a  lire  69
miliardi per l'anno 1997, mediante  utilizzo,  per  i  corrispondenti
anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5; 
    d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16; 
    e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire  18  miliardi
per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi  a  decorrere  dall'anno  1995,
mediante  utilizzo  delle   maggiori   entrate   derivanti   all'INPS
dall'articolo 8, comma 1; 
    f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante  utilizzo
di parte  delle  maggiori  entrate  assicurate  dall'articolo  3  del
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56; 
    g)  quanto  a  lire  103  miliardi  per  l'anno  1993,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire  41  miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale, quanto a lire 30 miliardi,  l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32  miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
  2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi  in-
dicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione  del
presente decreto, anche nel conto residui.