Art. 11. 
                          Entrata in vigore 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dall'11
maggio 1993. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 20 maggio 1993 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   GIUGNI,  Ministro  del  lavoro   e
                                   della previdenza sociale 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                   SPAVENTA, Ministro del bilancio  e
                                   della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO