Art. 2. 
 Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione 
  1. Il periodo temporale  di  durata  del  Fondo  speciale  per  gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,  istituito  con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di   pubblicazione   nella    Gazzetta    Ufficiale    del    decreto
interministeriale di attuazione previsto nel  comma  4  del  predetto
articolo. Al Fondo e'  conferita  una  ulteriore  somma  di  lire  15
miliardi per l'anno 1993. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2. I rientri per capitale ed interessi  derivanti  per  i  medesimi
anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai  sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre  1980,  n.  782,
affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1993 e 1994 al Fondo di cui al comma  1  e  nel  limite  di  lire  25
miliardi  per  ciascuno  dei  medesimi  anni   al   Fondo   istituito
dall'articolo 1 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  di  cui  10
miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di  ammortamento
per  capitali  e  degli  interessi  corrisposti   dalle   cooperative
mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni  di  finanziamento
delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui  alla  legge  11
novembre 1991, n. 381. 
  3. I lavoratori  dipendenti  da  aziende  poste  in  vendita  o  in
liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di  crisi
dell'impresa  o  dalla  cessazione  della  sua  attivita',  intendano
rilevare, in tutto o in  parte,  l'azienda  da  cui  dipendono,  sono
compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
  4.  Per  consentire  la  realizzazione  da  parte  di  societa'  di
promozione industriale partecipate dai  disciolti  enti  di  gestione
delle    partecipazioni    statali    di    nuovi    programmi     di
reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
incaricato delle privatizzazioni di cui al  decreto-legge  23  aprile
1993, n. 118,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1,  comma
3, del medesimo  decreto  in  relazione  agli  effetti  occupazionali
derivanti   dall'attuazione   dei   programmi   di   riordino   delle
partecipazioni statali, e' istituito presso il Ministero  del  tesoro
un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75  miliardi  per
il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e  1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  5. I criteri e le modalita' di utilizzo  delle  disponibilita'  del
Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  incaricato   delle
privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993,  n.  118,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
6  del  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande  relative
al programma di promozione industriale  della  SPI  ed  al  programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge. 
  7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione,  i  compiti  di
intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. 
in  base  alla  legge  19  dicembre  1983,  n.  700,   e   successive
modificazioni e integrazioni, sono  estesi  ad  altri  settori  della
produzione agricola,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni  di  programmazione
nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE  dall'articolo  2,
comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 
  8.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  7,  limitati  al  sostegno
dell'occupazione  in  aziende  del  settore  della  trasformazione  o
commercializzazione dei prodotti agricoli con piu' di 100 dipendenti,
sono  deliberati  dal  CIPE  su  proposta  congiunta   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  9. Ai fini della reindustrializzazione e dello  sviluppo  economico
ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di  Airola,
la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale  un  programma  di  interventi  nell'ambito  degli
obiettivi di cui agli articoli 1  e  9,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. 
Per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'  riconosciuto  un
finanziamento non superiore  a  trenta  miliardi,  nell'ambito  delle
risorse di cui ai predetti articoli.