Art. 3. 
   Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale 
  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  interventi  di  manutenzione
idraulica  nell'ambito  degli  ecosistemi  fluviali,  da  effettuarsi
secondo programmi redatti per i bacini  di  rilievo  nazionale  dalle
rispettive autorita', per i bacini di  rilievo  interregionale  dalle
rispettive  autorita'  o  d'intesa  tra  le  regioni  competenti  per
territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini  di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla  base
di criteri e modalita' adottati  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le  modalita'  per  l'esercizio  del
potere sostitutivo da parte del presidente della giunta  regionale  o
della provincia autonoma, in caso  di  inerzia  degli  enti  pubblici
incaricati della realizzazione dei singoli interventi. 
  3. I programmi sono presentati al  Comitato  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  suc-
cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio  di
novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto di cui  al  comma  1.  L'inosservanza  del  predetto  termine
comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7. 
  4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in  tale
anno e che non  siano  conservate  in  bilancio  in  forza  di  altre
disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per
le finalita' di cui al comma 1. 
  5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno  1992,  non
impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno  1993  per
le finalita' di cui al comma 1. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con  proprio
decreto, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici  per  quanto
riguarda  il  comma  4,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  di
carattere compensativo, anche nel conto dei residui. 
  7. Le somme di cui ai commi 4 e  5  sono  ripartite  tra  i  bacini
idrografici, sulla base dei programmi  presentati,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Comitato  dei
Ministri di cui al comma 3. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e  dei  lavori
pubblici, sono individuate le disponibilita' nel  conto  residui  del
bilancio dello Stato  del  1992  e  precedenti,  che  possono  essere
impegnate negli anni 1993-1995  per  la  realizzazione  di  opere  di
pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento
delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente  alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma  4.
Le somme relative sono ripartite sulla  base  di  appositi  programmi
predisposti dall'autorita' di bacino e dalle  regioni,  d'intesa  fra
loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7. 
  9. Alla regione Calabria  e'  concesso  nel  periodo  1993-1995  un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390  miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500  miliardi
nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12  ottobre  1984,  n.
664,  limitatamente  ai  lavoratori  gia'  occupati  nel   precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3  febbraio  1986,  n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  9  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro.