Art. 5. 
                      Contratti di solidarieta' 
  1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  nonche'  dal  comma  4  del
presente articolo, puo' essere stabilita  nelle  forme  di  riduzione
dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. 
  2.  In  caso  di  attuazione  degli  accordi  stipulati  ai   sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  ottobre   1984,   n.   726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
ivi compresi quelli in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque  non
oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si  applica
sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti  dai  datori  di
lavoro medesimi, per  i  lavoratori  interessati  al  trattamento  di
integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30
per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia
dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1  e  2  del  regolamento  CEE  n.
2052/88, quando la riduzione  dell'orario  di  lavoro  concordata  e'
superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. 
Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al  35  e  40  per  cento
quando la riduzione e' superiore al 30 per cento. 
  3. Sino al 31 dicembre 1995 i  periodi  di  integrazione  salariale
derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863, non si  computano  ai  fini  dell'articolo  1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi  sindacali
intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate  dagli  articoli
1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al  fine  di
evitare la riduzione del personale, una  contrazione  dell'orario  di
lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto  a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero,
in  assenza  di  contratto  collettivo,  non  superiore  a   12   ore
settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per  un
periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un  contributo
pari alla  meta'  del  differenziale  retributivo,  che  deve  essere
ripartito in parti uguali  tra  l'impresa  medesima  e  i  lavoratori
interessati. Ai soli fini  pensionistici  si  terra'  conto,  per  il
periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.  Il
presente contributo e' cumulabile con quello di  cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  le  imprese
ivi previste. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte  le
imprese alberghiere operanti nelle localita' termali  che  presentano
gravi  crisi  occupazionali.  Il  Ministro  del   turismo   e   dello
spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative,  forma  l'elenco  delle  localita'  termali  cui  si
applicano le suddette disposizioni. 
  6. Il contributo  di  cui  al  comma  4  puo'  essere  corrisposto,
altresi', alle imprese artigiane, qualora  le  stesse  dimostrino  di
beneficiare di un intervento  a  favore  dei  lavoratori  con  orario
ridotto, per le finalita' di cui al medesimo comma, di entita' almeno
pari alla meta' del  contributo  pubblico  destinato  ai  lavoratori,
proveniente  da  fondi  bilaterali  istituiti  dalla   contrattazione
collettiva o da  accordi  nazionali  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
  7. Ai fini del  comma  4,  l'impresa  presenta  istanza,  corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale competenti a  norma  dell'articolo  4,  comma  15,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;  l'ammissione  e'  disposta,  con
decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza  ovvero  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi  restando
i trattamenti in essere. 
  8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro  mesi  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti  relativi  ai  dipendenti  delle
imprese beneficiarie dell'intervento  straordinario  di  integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95  miliardi  con  riferimento
all'intero periodo di anticipazione. 
  9. Alle finalita' del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle risorse finanziarie  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di  rimborso  alle
gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 5.