Art. 5. Contratti di solidarieta' 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' dal comma 4 del presente articolo, puo' essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. 2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata e' superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione e' superiore al 30 per cento. 3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla meta' del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo e' cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si applicano le suddette disposizioni. 6. Il contributo di cui al comma 4 puo' essere corrisposto, altresi', alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalita' di cui al medesimo comma, di entita' almeno pari alla meta' del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere. 8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione. 9. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.