Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.". 2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purche' ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda. 6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio. 7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. 8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento". 9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'. 2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'. 3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.