Art. 7. 
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni 
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. La  domanda  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del  trattamento  medesimo
devono essere  presentate,  nel  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 7 della legge  20  maggio  1975,  n.  164,  all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione  ed  all'ispettorato
regionale  del  lavoro  territorialmente  competenti.  Nel  caso   di
presentazione tardiva della domanda si applicano  il  secondo  ed  il
terzo comma del predetto articolo 7.". 
  2. Ai fini dell'erogazione del  contributo  previsto  dall'articolo
15,  comma  52,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con  passaggio
diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI  S.p.a.  o  da
societa' in stato  di  amministrazione  straordinaria,  in  quanto  i
lavoratori interessati siano posti  in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, nei limiti delle  risorse  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della  legge  5
agosto 1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,  mantengono  la
propria validita'  in  quanto  normativa  speciale  valevole  per  il
settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla  successiva
legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo  35
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  si
applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore  delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a  tutti  i  dipendenti
delle aziende  interessate,  quale  che  sia  il  loro  inquadramento
professionale, nonche' ai  dipendenti  delle  aziende  funzionalmente
collegate, purche' ad essi si  applichi,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  il  medesimo  contratto   collettivo
nazionale di lavoro. 
  5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga  all'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  il  CIPI  puo'
concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993
e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma  per  la
medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i  casi  in
cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a  100,
ove si riscontri l'esistenza di  particolari  difficolta'  di  ordine
temporale nella realizzazione del programma di gestione della  crisi,
oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne  non  imputabili
alla volonta' dell'azienda. 
  6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al  31  dicembre
1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20  maggio
1975,  n.  164,  relative  alle  contrazioni  ed   alle   sospensioni
dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino  da
cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un  periodo
non superiore  a  ventiquattro  mesi  consecutivi,  ovvero  per  piu'
periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio. 
  7.  Sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  in  materia  di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle
imprese esercenti attivita'  commerciali  che  occupino  piu'  di  50
addetti e meno di 200. Il CIPI  approva  i  relativi  programmi,  nei
limiti di spesa di lire 15 miliardi annui  per  ciascuno  degli  anni
1993, 1994 e 1995. 
  8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo periodo le parole da "di omologazione" sino  alle  parole  "dei
beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo  periodo,  sono
inseriti  i  seguenti  periodi:  "Il  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di
mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori  sara'  detratto  da   quello   previsto   nel   caso   di
dichiarazione di fallimento". 
  9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  2-ter  (Assunzione  di  lavoratori  in  esubero   da   parte
dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a.  (INSAR)  e'
autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle
imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto  (primo,  secondo,
terzo e quarto gruppo) e dalle medesime  licenziati  o  collocati  in
mobilita'. 
   2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla  data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1  o  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  per  i  lavoratori  collocati
nelle liste di mobilita'. 
   3.  Ai  predetti  lavoratori  assunti  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9  dicembre  1981,  n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio  1982,  n.
25,  e'  riconosciuto  il  trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23  luglio
1991, n. 223. 
   4. Il CIPI con propria deliberazione, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  indica,  nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  5,  il  numero  dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri  per  la  loro  individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 
   5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e  1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
medesimo Ministero. 
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
  10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS  a  titolo
di  trattamenti   straordinari   di   integrazione   salariale   sono
incrementati di lire 350 miliardi.