Art. 8. Norme in materia di licenziamenti collettivi 1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.". 2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9. 5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, e' disposta senza meccanismi di rotazione. 7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita' concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale. 8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4.