Art. 8. 
            Norme in materia di licenziamenti collettivi 
  1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle  imprese  di  cui
all'articolo 16, comma 1. Il  contributo  previsto  dall'articolo  5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui  all'articolo  16,  comma  1,
nella misura di nove  volte  il  trattamento  iniziale  di  mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.". 
  2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di cooperative  di  produzione  e  lavoro,  devono  essere
garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
  3. Gli accordi sindacali,  al  fine  di  evitare  le  riduzioni  di
personale, possono regolare il comando o il distacco di  uno  o  piu'
lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 
  4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel  senso  che  la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di  cui  all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per  tutti  i
lavoratori oggetto della  procedura  di  mobilita'  entro  centoventi
giorni dalla conclusione  della  procedura  medesima,  salvo  diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui  al  medesimo  articolo  4,
comma 9. 
  5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione  dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei  casi  di
riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte  di  imprese  rientranti
nel  campo   di   applicazione   della   disciplina   dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale  e'  concesso,  su  richiesta  dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro  i
limiti di durata complessiva nell'arco  di  un  quinquennio,  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  6. Sino al 31 dicembre 1993, nei  casi  di  cui  al  comma  5,  gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo  di  durata  del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  di  cui  al
comma  5,  che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla   base   della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991, n. 223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in  funzione  delle
esigenze tecniche produttive  ed  organizzative,  e'  disposta  senza
meccanismi di rotazione. 
  7. Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione  di  cui  al  comma  5,
perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita'
concessiva, fermi restando i trasferimenti  dallo  Stato  all'INPS  a
titolo di integrazione salariale. 
  8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  si
interpreta nel  senso  che  il  mancato  inoltro  della  copia  della
ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della
procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4.