Art. 9. 
               Interventi di formazione professionale 
  1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali  e  lo  svolgimento  di  indagini  mirate  ai  fabbisogni   di
professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione  di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  con  il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5. 
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'  erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la  realizzazione,
d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego,  di  servizi  di
informazione  e  consulenza  in  favore  dei  lavoratori   in   cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita',
diretti a favorirne la ricollocazione anche in  attivita'  di  lavoro
autonomo  e  cooperativo,  nonche'  servizi  di  informazione  e   di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni  sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli  uffici  regionali  del
lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche. 
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le  province  autonome  possono  contribuire  al   finanziamento   di
interventi di formazione continua a lavoratori  occupati  in  aziende
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
interventi di  riqualificazione  o  aggiornamento  professionali  per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non  inferiore  al
20 per  cento  del  costo  delle  attivita',  nonche'  interventi  di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali,  anche  a  livello  aziendale,  dei
lavoratori,  ovvero  dalle  corrispondenti   associazioni   o   dagli
organismi  paritetici  che  abbiano   per   oggetto   la   formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi  finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il  finanziamento  degli
interventi formativi di cui al presente comma non puo'  prevedere  il
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. 
  4.  Le  attivita'  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gravano   sulle
disponibilita' del Fondo per la formazione professionale  di  cui  al
comma 5. 
  5. A far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
risorse derivanti  dalle  maggiori  entrate  costituite  dall'aumento
contributivo   gia'   stabilito    dalla    disposizione    contenuta
nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  affluiscono
interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per  la  formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. 
  6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di  cui
all'articolo 26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  per  il
finanziamento delle attivita' di formazione professionale  rientranti
nelle competenze dello Stato di cui  agli  articoli  18  e  22  della
medesima legge e per il finanziamento del coordinamento  operativo  a
livello nazionale degli enti di cui all'articolo  1  della  legge  14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a
carico del Fondo di cui al comma 5. 
  7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della  legge  16
aprile 1987, n. 183,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31
gennaio di ciascun anno, al  CIPE  l'ammontare  delle  disponibilita'
annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura  pari  ai  due  terzi,
destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali  e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita'
ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con  le  regioni,  programma  le
residue disponibilita' del Fondo  di  cui  al  comma  5  in  un  modo
appropriato  rispetto  ai   fabbisogni   formativi,   acquisendo   il
preventivo parere della commissione centrale per l'impiego. 
  8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui
all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,
la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il
dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione  professionale  dei  lavoratori,  costituisce  apposito
sottocomitato  per  la  formazione  professionale,  nel  quale   sono
rappresentate le regioni e le parti sociali. 
  9. Nell'ambito della gestione del Fondo di  cui  al  comma  5  sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione  per  l'anno
1992 e seguenti della gestione per l'integrazione  del  finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui  all'articolo  26  della
legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  del  Fondo  per  la  mobilita'  della   manodopera,
istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. 
  10.  Per  assicurare  la  continuita'  operativa  delle   attivita'
previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti  sui
capitoli 8055 e 8056 dello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale  per  il  1993  affluiscono  alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5. 
  11.  Nell'ambito  della  stessa  gestione  e'  mantenuta   evidenza
contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  delle
pregresse   gestioni.   Nella   stessa   gestione   confluiscono   le
disponibilita'   risultanti   dall'eventuale   riaccertamento   delle
situazioni relative agli esercizi pregressi. 
  12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22,  24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  per  le  parti  gia'
disciplinate  dalle  disposizioni  del  presente  articolo,   nonche'
l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40. 
  13.   Per   assicurare   la    copertura    dell'onere    derivante
dall'attuazione, nell'anno  1992,  degli  interventi  per  promuovere
l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga durata, di donne,  o  di  altre  categorie  svantaggiate  di
lavoratori secondo i programmi ammessi  al  finanziamento  del  Fondo
sociale europeo, le risorse di cui all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n.  845,  sono  integrate  dell'importo  di  lire  100
miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo  26,  primo  comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
  14. Al fine  di  agevolare  le  scelte  professionali  mediante  la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per
l'impiego, su proposta  delle  regioni  competenti,  determinano  gli
indirizzi  generali  sulla  base  dei   quali   le   universita',   i
provveditorati agli studi, i centri di formazione  e/o  orientamento,
gli uffici periferici del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare,
dandone   tempestiva   comunicazione   all'ispettorato   del   lavoro
territorialmente  competente,  gli  utenti  del  servizio   da   essi
esercitato  presso  i  datori  di  lavoro  privati  che,  sentite  le
rappresentanze  sindacali  aziendali,   ovvero,   in   mancanza,   le
organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili
ad ospitarli. 
  15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene  con  le
persone ad esso avviate ai  sensi  del  comma  15  non  costituiscono
rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad  assicurare  le
persone da essi ospitate contro gli  infortuni  sul  lavoro  mediante
convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  per  la  responsabilita'  civile,  dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 
  16. I rapporti di cui al comma 15 interessano  soggetti  che  hanno
assolto l'obbligo scolastico e si realizzano: 
    a) per gli  utenti  in  formazione  scolastica,  universitaria  o
professionale, mediante esperienze di  durata  non  superiore  a  sei
settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di  me-
dia e grande azienda, ovvero in piu' di una realta' aziendale,  sulla
base di apposite  convenzioni  tra  le  strutture  formative  e/o  di
orientamento e i datori di lavoro interessati; 
    b) per gli utenti in uscita dai sistemi di  formazione  ancorche'
non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in
attesa  di  occupazione  (inoccupati,  disoccupati,  in   mobilita'),
inseriti in  progetti  di  orientamento  e  di  formazione,  mediante
esperienze di  durata  non  superiore  a  tre  mesi  da  maturare  in
specifico  ruolo  o  ambito  lavorativo,  sulla  base   di   apposite
convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e  di
orientamento e i datori di lavoro interessati. 
  17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalita' di
svolgimento dei suindicati rapporti, sono  stipulate  sulla  base  di
criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  d'intesa  con  il  Ministero   della   pubblica
istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  le  regioni,  le   associazioni   datoriali   e   le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative
a livello nazionale. 
  18. Le disposizioni dei commi 15, 16,  17  e  18,  specificatamente
quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini
comunitari che effettuano esperienze professionali  in  Italia  anche
nell'ambito dei programmi comunitari in  quanto  compatibili  con  la
regolamentazione degli stessi, nonche' ai  cittadini  extracomunitari
secondo criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  i  Ministri
della pubblica istruzione e dell'interno.