Art. 2.
  1.  I  commi  2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748
"Nuove  norme  per  la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti
dai seguenti:
  "2. Concime.
  Per  concime  si  intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica,
minerale  od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli
elementi   chimici  della  fertilita'  a  queste  necessarie  per  lo
svolgimento  del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme
e le solubilita' prescritte dalla presente legge.
  4. Elementi chimici della fertilita'.
  Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':
    a)  gli  elementi  'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio
(K);
    b) gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S)
e sodio (Na);
    c)  i  'microelementi'  (oligo-elementi)  boro (B), cobalto (Co),
rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".