Art. 2. 1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti: "2. Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge. 4. Elementi chimici della fertilita'. Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'': a) gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K); b) gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na); c) i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".