Art. 3.
  1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Dichiarazioni) . - 1. Il titolo dei vari elementi presenti
in  qualunque  forma  o  solubilita', che dovranno essere specificate
secondo  il  'tipo'  di  prodotto, deve essere espresso ai fini della
dichiarazione come segue:
    a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto
(N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici,
3%  N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in
questi  ultimi  l'aliquota  minima  dell'azoto  organico,  cosi' come
definito  nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%.
Per  i  concimi  organici  i  titoli  minimi dichiarabili sono quelli
indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
    b)  Fosforo  -  Come  'Anidride fosforica (P2O5 )'. Titolo minimo
dichiarabile:  10%  P2O5  nei  concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei
concimi  minerali  composti  e  nei  concimi  organo-minerali.  Per i
concimi  organici  i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati,
caso per caso, nell'allegato 1 B;
    c)  Potassio  -  Come  'Ossido  di potassio (K2O)'. Titolo minimo
dichiarabile:  6%  K2O  nei  concimi  semplici,  5%  K2O  nei concimi
composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;
    d)  Calcio  -  Come  'Ossido  di  calcio  (CaO)'.  Titolo  minimo
dichiarabile: 8% CaO;
    e)  Magnesio  -  Come  'Ossido  di magnesio (MgO)'. Titolo minimo
dichiarabile: 2% MgO;
    f)  Zolfo  -  Come  'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di
presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione
in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;
    g)   Sodio  -  Come  'Ossido  di  sodio  (Na2O)'.  Titolo  minimo
dichiarabile: 3% Na2O;
    h)  Microelementi  (oligo-elementi)  -  Col  nome  ed  il simbolo
chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro
(Fe)',  'Manganese  (Mn)',  'Molibdeno  (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli
minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;
    i)  Sostanza  organica  -  Come  'Carbonio  organico  di  origine
biologica  (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che
dovra'  essere  specificata  secondo  il  'tipo'  di prodotto. Titolo
minimo   dichiarabile:  7,5%  C.  Per  gli  ammendanti  e  correttivi
(allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo
in 'Sostanza organica';
    l)  Cloro  (cloruri)  -  Anche  se  non compreso tra gli elementi
chimici  della  fertilita',  quando  la  dichiarazione  del titolo e'
prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico
dell'elemento cloro (Cl).".