Art. 7.
  1.  L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per
la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10  (Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti) . -
1.  Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita
una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito
di  esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con
la  collaborazione  di  istituti pubblici, gli opportuni accertamenti
tecnici  - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore
dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati
alla presente legge.
   2.   Tale   commissione,   nominata   con   decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
    c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
    d) un rappresentante del Ministero della sanita';
    e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
    f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
    h)   tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  dei  produttori,
designati    dalle   associazioni   nazionali   di   categoria   piu'
rappresentative;
    i)  quattro  rappresentanti  dei  produttori  agricoli, designati
dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
    l)  quattro  esperti  nelle  materie  contemplate  dalla presente
legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    m)   un   rappresentante   dei   commercianti,   designato  dalle
associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
    n)   un   rappresentante   degli  importatori  di  fertilizzanti,
designato    dalle   associazioni   nazionali   di   categoria   piu'
rappresentative.
   3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
   4.   Ove  le  designazioni  non  pervengano  in  tempo  utile,  la
commissione  puo'  regolarmente funzionare qualora sia stata nominata
la meta' piu' uno dei componenti.
   5.  Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da
un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
   6.  La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.".