Art. 9.
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e'
concesso  un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte
dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  FONTANA,  Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  COLOMBO,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO