Art. 2.
  1. Alle divisioni  e  alle  sezioni  sono  attribuite  le  seguenti
competenze:
    a)  Divisione  I:  cura  gli  affari  generali e il coordinamento
interno delle attivita' della Direzione generale.
  La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
    sezione I: cura gli affari generali e provvede alla gestione  del
personale;
    sezione  II:  fornisce  il  supporto amministrativo all'attivita'
dell'ufficio di statistica del Ministero;
    sezione III: mantiene i rapporti con gli  organi  collegiali  del
Ministero.
    b)  Divisione II: cura la programmazione e l'organizzazione delle
rilevazioni generali in materia di occupazione.
  La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
    sezione I: segue lo stato dell'occupazione per tutti i settori di
attivita' produttiva;
    sezione II:  rileva  i  flussi  e  i  fabbisogni  quantitativi  e
qualitativi;
    sezione III: formula le previsioni occupazionali;
    sezione   IV:   segue  le  dinamiche  e  gli  orientamenti  della
popolazione scolastica ed universitaria.
    c) Divisione III: cura il coordinamento delle  indagini  e  delle
rilevazioni,  nonche'  l'elaborazione delle stime, delle proiezioni e
delle previsioni occupazionali.
  La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
    sezione I: effettua il coordinamento delle indagini e rilevazioni
specifiche predisposte ai vari livelli territoriali;
    sezione II: elabora le  stime,  le  proiezioni  e  le  previsioni
sull'andamento del mercato del lavoro;
    sezione  III:  mantiene  i rapporti con gli osservatori regionali
del lavoro e con le altre istituzioni che sono collegate  al  sistema
informativo del Ministero.
    d)  Divisione  IV:  cura  la  pubblicazione e la diffusione delle
informazioni sul mercato del lavoro.
  La divisione si articola nelle seguenti sezioni:
    sezione  I:  provvede  alla  edizione  e  alla  diffusione  delle
pubblicazioni di competenza della Direzione generale;
    sezione   II:   provvede   alla   diffusione   sistematica  delle
informazioni riguardanti il mercato del lavoro attraverso i mezzi  di
comunicazione di massa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 marzo 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CRISTOFORI, Ministro del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1993
  Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 48