Art. 2. 
  1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al  personale  facente
parte della  missione  di  cui  all'articolo  1  e'  attribuito,  con
decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o  dallo
spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio  o  acque
territoriali italiane e comunque non oltre il 31  dicembre  1993,  il
trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961,  n.
642, prendendo a base la diaria spettante al personale in  Romania  e
Ungheria. A tal fine l'indennita'  speciale  di  cui  all'articolo  3
della citata legge viene  fissata  nella  misura  del  70  per  cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in  vigore.  Al
medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo
di cui  alla  legge  18  maggio  1982,  n.  301,  ragguagliandosi  il
massimale assicurativo minimo  al  trattamento  economico  del  grado
rivestito dagli appartenenti al contingente. 
  2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato  a  pre-
stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad
essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui  al
comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  cattivita'  o  di
dispersione e' computato  per  intero  ai  fini  del  trattamento  di
pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 
  3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa  di
servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo
comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.  In
caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa,  si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata  ordinaria  di
cui al testo unico delle norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1092.   Tali
trattamenti previsti per i  casi  di  decesso  e  di  invalidita'  si
cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,  nonche'  con  la
speciale elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato  aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,  e  dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 
  4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il  codice  penale
militare di pace. 
  5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui
all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti,  possono  essere
condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza
U.E.O. 
  6. Il personale della Guardia di finanza munito di  patente  civile
puo' condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri  Paesi
componenti la forza U.E.O. 
  7.  E'  autorizzata  la  cessione  gratuita  di  mezzi,  materiali,
supporto logistico e servizi che  si  rendesse  necessaria  ai  Paesi
interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.