Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
  1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da'   comunicazione   dell'inizio   del   procedimento   ai  soggetti
direttamente   interessati,  ai  singoli  la  cui  partecipazione  al
procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti,
individuati  o  facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa
derivare un pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art.  8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi   in   cui  vi  siano  particolari  esigenze  di  celerita',  il
responsabile  del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3,
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da
attuare  con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito  atto,
indicante  le  ragioni  che  giustificano  la deroga, rispettivamente
nell'albo   dell'amministrazione   e  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero.
  3.  L'omissione,  il  ritardo e l'incompletezza della comunicazione
puo'  esser  fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento  del  privato  nel  procedimento,  nel  termine di dieci
giorni.
  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3, comma 3, della
          legge n.  241/1990:
             "3. Se le ragioni della  decisione  risultano  da  altro
          atto   dell'amministrazione   richiamato   dalla  decisione
          stessa, insieme alla  comunicazione  di  quest'ultima  deve
          essere  indicato e reso disponibile, a norma della presente
          legge, anche l'atto cui essa si richiama".
             - Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alle
          note dell'art. 3.