Art. 8. 
  1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni
senza  titolo  dei  beni  demaniali  marittimi,  di  zone  del   mare
territoriale e delle pertinenze del  demanio  marittimo,  ovvero  per
utilizzazioni difformi dal titolo concessorio,  sono  determinati  in
misura pari a  quella  che  sarebbe  derivata  dall'applicazione  del
presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e
del cento per cento.