Art. 5. 
             Liquidazione ed accertamento del contributo 
 1. In sede di  controllo  delle  dichiarazioni  presentate  ai  fini
dell'IRPEF,  l'Amministrazione  finanziaria   provvede   secondo   le
disposizioni dell'art. 36-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: 
    a) alla liquidazione del contributo dovuto per le prestazioni del
Servizio  sanitario  nazionale  risultante  dalla  dichiarazione  dei
redditi; 
    b) al recupero  del  contributo  dovuto  e  non  versato,  previa
determinazione, ove occorra, dell'imponibile,  sulla  base  dei  dati
risultanti dalla dichiarazione dei redditi; 
    c) al rimborso del contributo versato in eccedenza  sulla  scorta
dei dati e degli elementi dichiarati. 
  2. Le  rettifiche  e  gli  accertamenti  eseguiti  ai  sensi  degli
articoli 38, 39, 41 e  41-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spiegano  efficacia  anche  con
riguardo al contributo per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale. A tal fine l'avviso di accertamento di cui all'art. 42 del
predetto  decreto  e'  integrato   con   l'indicazione   della   base
imponibile, dell'importo relativo  al  contributo  medesimo  e  delle
aliquote applicate. 
  3. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni  di
cui all'art. 37  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, puo' effettuare accertamenti per il  recupero
del contributo per le prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale
indipendentemente dall'esercizio dei poteri di accertamento di cui al
comma 2. In tali casi devono essere notificati appositi  avvisi,  con
l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art.  42  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 
  4. Gli accertamenti relativi al contributo dovuto  con  riferimento
ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 sono effettuati a  carico
del titolare dell'impresa. 
  5. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di pagamento del
contributo, l'Amministrazione finanzaria puo' avvalersi dei  dati  in
possesso di enti ed organismi  che  gestiscono  forme  di  previdenza
relativamente  ai  soggetti  indicati   all'art.   2   del   presente
regolamento. Per lo scambio  di  informazioni  tra  l'Amministrazione
finanziaria ed i predetti enti ed organismi si applicano,  in  quanto
compatibili, i commi da 11 a 12-quinquies dell'art.  3  del  decreto-
legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge
1 giugno 1991, n. 166. E' fatta salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'
prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5,  e  dall'art.  33,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. 
 
          Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo degli articoli 32, 33, 36-bis, 37,
          38, 39, 41, 41-bis e 42 del D.P.R. n. 600/1973:
             "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento  dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an-
          notate  nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma
          del n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo
          comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono
          posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
          dagli articoli 38, 39, 40  e  41  se  il  contribuente  non
          dimostra  che  ne ha tenuto conto per la determinazione del
          reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza  allo
          stesso  fine;  alle  stesse  condizioni sono altresi' posti
          come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti,
          se il contribuente non ne indica il soggetto  beneficiario,
          i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti
          dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte
          ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
          contribuente  o  dal  suo  rappresentante; in mancanza deve
          essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.  Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
              3)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa' ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e pagamenti per
          conto  di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio  e  alla  individuazione  del  soggetto   tenuto   a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  n.  7),  all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende  e istituti di credito per quanto riguarda rapporti
          con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta
          del risparmio e all'esercizio  del  credito  effettuati  ai
          sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende  e
          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati relativi ai servizi dei  conti  correnti  postali,  ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei  conti  intrattenuti  con  il   contribuente   con   la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da   terzi;
          ulteriori  dati,  notizie e documenti a carattere specifico
          relativi agli stessi conti  possono  essere  richiesti  con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che  ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
              8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori e prestatori di lavoro  autonomo  nominativamente
          indicati;
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi.
             Gli  inviti  e  le richieste di cui al presente articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento, che non puo' essere  inferiore  ai  quindici
          giorni  ovvero  per  il  caso  di  cui  al n. 7) a sessanta
          giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo  di
          trenta   giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto  di
          credito, per giustificati motivi, dal competente  ispettore
          compartimentale".
             "Art.   33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art.  52 del D.P.R. 26  ottobre  1972,
          n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e (, nei casi
          e con le modalita' di cui all'art. 35,) presso le aziende e
          istituti  di credito e l'Amministrazione postale allo scopo
          di rilevare direttamente i dati e le  notizie  relative  ai
          conti  la  cui  copia sia stata richiesta a norma del n. 7)
          dello stesso art. 32  e  non  trasmessa  entro  il  termine
          previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di
          rilevare   direttamente  la  completezza  o  la  esattezza,
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in  dubbio,  dei  dati  e notizie contenuti nella copia dei
          conti trasmessa, rispetto a tutti i  rapporti  intrattenuti
          dal  contribuente  con  la  azienda o istituto di credito o
          l'Amministrazione postale.
             La Guardia di  finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme che disciplinano il segreto (istruttorio), utilizza e
          trasmette  agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati e
          notizie acquisiti,  direttamente  o  riferiti  ed  ottenuti
          dalle  altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di
          polizia giudiziaria.
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli uffici finanziari,
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
             Gli uffici finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
             Gli  accessi  presso  le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione postale debbono essere  eseguiti,  previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica non inferiore a quella di funzionario  tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie  alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita'  di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero  massimo  dei  funzionari  e  degli   ufficiali   da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche  dei  documenti  di  riconoscimento  e   di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere con gli orari di sportello aperto  al  pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.
             Nell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633,  sono
          aggiunti i seguenti commi:
             (Omissis)".
             "Art.  36-bis (Liquidazione delle imposte dovute in base
          alle  dichiarazioni).   -   Gli   uffici   delle   imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze,
          procedono entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello  di  presentazione  alla  liquidazione delle imposte
          dovute,  nonche'  ad  effettuare   rimborsi   eventualmente
          spettanti   in   base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta,  sulla  scorta  dei
          dati   e   degli  elementi  direttamente  desumibili  dalle
          dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
             Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in  sede
          di   rettifica  delle  dichiarazioni  e  senza  pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
               a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili  e delle imposte e quelli commessi dai sostituti
          d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
               b) escludere in tutto o in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non  risultanti  dai  certificati  dei
          sostituti  d'imposta  allegati   alle   dichiarazioni   dei
          contribuenti  o  risultanti  in  misura  inferiore a quella
          indicata nelle dichiarazioni;
                c)  escludere le detrazioni dall'imposta non previste
          dalla legge e  ridurre  le  detrazioni  esposte  in  misura
          superiore  a  quella  spettante  in  base  ai  dati  e agli
          elementi contenuti nelle dichiarazioni;
               d) escludere  la  deduzione  dal  reddito  complessivo
          delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10
          del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai
          documenti  allegati  alle  dichiarazioni  o  esposti  nelle
          dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
               e)  ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri di  cui  al  predetto  art.  10
          esposti   in  misura  superiore  a  quella  risultante  dai
          documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente
          i limiti fissati dallo stesso articolo.
             Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,
          anche per via telefonica o a mezzo posta, a  confermare  la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a  rettificare  eventuali  errori  formali;  potra' inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia stata indicata  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
          allegati.".
             "Art.  37  (Controllo delle dichiarazioni). - Gli uffici
          delle imposte procedono, sulla base  di  criteri  selettivi
          fissati  annualmente  dal  Ministro  delle  finanze tenendo
          anche conto delle loro capacita'  operative,  al  controllo
          delle  dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che
          ne hanno omesso la presentazione sulla scorta  dei  dati  e
          delle  notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e
          attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e  7,
          di  quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e
          delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
             In base ai risultati  dei  controlli  e  delle  ricerche
          effettuati  gli uffici delle imposte provvedono, osservando
          le disposizioni dei successivi articoli, agli  accertamenti
          in   rettifica   delle   dichiarazioni  presentate  e  agli
          accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno
          omesso la dichiarazione.
             In sede di rettifica o di  accertamento  d'ufficio  sono
          imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
          altri  soggetti  quando sia dimostrato, anche sulla base di
          presunzioni gravi, precise e concordanti, che  egli  ne  e'
          l'effettivo possessore per interposta persona.".
             "Art.  38  (Rettifica  delle dichiarazioni delle persone
          fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla  rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni dal reddito o le detrazioni di
          imposta indicate nella dichiarazione.
             La rettifica deve essere  fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  ma   con   riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
             L'incompletezza,  la  falsita'  e l'inesattezza dei dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa e  dai  relativi  allegati,  dal  confronto  con  le
          dichiarazioni  relative  ad  anni  precedenti  e dai dati e
          dalle notizie di cui all'articolo  precedente  anche  sulla
          base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
          precise e concordanti.
             L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da  quello
          dichiarato.  Al  tal  fine,  con decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   agli   elementi  indicativi  di  capacita'
          contributiva di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  2,
          quando  il  reddito dichiarato non risulta congruo rispetto
          ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
             Qualora l'ufficio determini  sinteticamente  il  reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta,  salvo  prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui  e'  stata  effettuata  e   nei   cinque
          precedenti.
             Il  contribuente  ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della  notificazione  dell'accertamento,  che  il   maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito in tutto o in  parte  da  redditi  esenti  o  da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita' di tali redditi e la  durata  del  loro  possesso
          devono risultare da indonea documentazione.
             Dal  reddito  complessivo determinato sinteticamente non
          sono deducibili gli oneri di cui all'art.  10  del  decreto
          indicato  nel  secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo-
          cale   sui   redditi   il   maggior    reddito    accertato
          sinteticamente  e' considerato reddito di capitale salva la
          facolta' del contribuente  di  provarne  l'appartenenza  ad
          altre categorie di redditi.".
             "Art.  39  (Redditi  determinati  in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
               a) se gli elementi indicati  nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale  prospetto  di  cui al
          secondo comma dell'art.  3;
               b)  se  non  sono  state  esattamente   applicate   le
          disposizioni  del Titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          597;
               c)  se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari di cui ai numeri 2) e 4)  dell'art.  32,  dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti o  da  altri  atti  e  documenti  in  possesso
          dell'ufficio;
               d)  se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di cui all'art. 33 e dal controllo
          della   completezza,   esattezza   e   veridicita'    delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri atti e documenti relativi alla  impresa  nonche'  dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti dall'art. 32.
             L'esistenza di attivita' non dichiarate o  l'inesistenza
          di  passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di
          presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
          concordanti.
             In  deroga  alle  disposizioni  del   comma   precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma:
               a)  quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
               b) quando alla dichiarazione non e' stato allegato  il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;
               c)  quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14   ovvero   quando   le
          scritture  medesime non sono disponibili per causa di forza
          maggiore;
               d)  quando  le  omissioni  e  le  false   o   inesatte
          indicazioni  accertate  ai  sensi del precedente comma e le
          irregolarita' formali delle scritture contabili  risultanti
          dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi, numerose e
          ripetute da rendere inattendibili  nel  loro  complesso  le
          scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una
          contabilita'   sistematica.   Le  scritture  ausiliarie  di
          magazzino non si considerano irregolari se gli errori e  le
          omissioni   sono   contenuti  entro  i  normali  limiti  di
          tolleranza delle quantita'  annotate  nel  carico  o  nello
          scarico  e  dei  costi  specifici  imputati nelle schede di
          lavorazione ai sensi  della  lettera  d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto.
             Le  disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle scritture contabili rispettivamente indi-
          cate negli articoli 18 e 19.    Il  reddito  d'impresa  dei
          soggetti  indicati  nel quarto comma dell'art.  18, che non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti  commi  dello  stesso articolo e' determinato in
          ogni  caso  ai  sensi  del  secondo  comma   del   presente
          articolo.".
             "Art.  41  (Accertamento  d'ufficio). - Gli uffici delle
          imposte procedono all'accertamento d'ufficio  nei  casi  di
          omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
          di  dichiarazioni  nulle  ai  sensi  delle disposizioni del
          Titolo primo.
             Nelle ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  l'ufficio
          determina  il  reddito  complessivo  del contribuente, e in
          quanto possibile i singoli redditi  delle  persone  fisiche
          soggetti  all'imposta  locale  sui  redditi, sulla base dei
          dati e delle notizie  comunque  raccolti  o  venuti  a  sua
          conoscenza,  con facolta' di avvalersi anche di presunzioni
          prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
          prescindere in tutto o  in  parte  dalle  risultanze  della
          dichiarazione,  se  presentata, e dalle eventuali scritture
          contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
             I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base
          alle risultanze catastali.
             Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente,
          non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n.  597.  Si  applica  il  quinto  comma
          dell'art. 38.
             Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito
          complessivo  delle  persone  fisiche  determinato d'ufficio
          senza attribuzione totale  o  parziale  alle  categorie  di
          redditi  indicate  nell'art.  6  del  decreto  indicato nel
          precedente comma e' considerato reddito di capitale,  salvo
          il disposto del terzo comma".
             "Art.   41-   bis   (Accertamento   parziale).  -  Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti dall'art.  43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte dirette, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato  o  il  maggiore   ammontare   di   un   reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art. 5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato   con   D.P.R.   22  dicembre  1986,  n.  917,  o
          l'esistenza di  deduzioni,  esenzioni  ed  agevolazioni  in
          tutto  o  in  parte  non  spettanti,  possono  limitarsi ad
          accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o  il
          maggior  reddito imponibili. Non si applica la disposizione
          dell'art. 44.
             Le disposizioni del comma  1  possono  applicarsi  anche
          all'accertamento  induttivo  dei  ricavi e dei compensi, di
          cui all'art.  12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, e
          successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione
          della non  applicabilita'  dei  coefficienti  eventualmente
          fornita   dal   contribuente,   con  le  modalita'  di  cui
          all'ultimo periodo  del  comma  1  dello  stesso  art.  12.
          L'accertamento   parziale  avverra'  utilizzando  anche  il
          coefficiente  basato  sul  contributo  diretto   lavorativo
          determinato  con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del
          citato D.L. n. 69 del 1989, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  n.  154/1989, e successive modificazioni.  Le
          disposizioni del presente comma non  sono  applicabili  nei
          riguardi   dei   contribuenti  in  regime  di  contabilita'
          ordinaria e nei casi in cui la  detta  dimostrazione  della
          non  applicabilita'  dei coefficienti risulti asseverata da
          uno dei soggetti di  cui  all'art.  30,  terzo  comma,  del
          D.P.R.  26 ottobre 1972 n. 636, e successive modificazioni.
          Nei confronti di questi ultimi  si  applicano  in  caso  di
          falsa  indicazione  dei fatti asseverati, ove non derivante
          da false o erronee informazioni fornite  dal  contribuente,
          le  pene  previste  nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n.
          429, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo
          1991,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          maggio 1991, n. 154".
             "Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti in
          rettifica e  gli  accertamenti  d'ufficio  sono  portati  a
          conoscenza  dei  contribuenti  mediante la notificazione di
          avvisi  sottoscritti  dal  capo  dell'ufficio  o  da  altro
          impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
             L'avviso   di  accertamento  deve  recare  l'indicazione
          dell'imponibile  o  degli   imponibili   accertati,   delle
          aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
          netto  delle  detrazioni,  delle  ritenute di acconto e dei
          crediti d'imposta e deve essere  motivato  in  relazione  a
          quanto  stabilito  dalle  disposizioni di cui ai precedenti
          articoli che sono state applicate, con distinto riferimento
          ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica
          indicazione dei fatti e delle circostanze che  giustificano
          il  ricorso  a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni
          del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
             L'accertamento  e'  nullo  se  l'avviso  non   reca   la
          sottoscrizione,  le  indicazioni e la motivazione di cui al
          presente articolo".
             - Il testo dei commi da 11 a  12-quinquies  dell'art.  3
          del   D.L.   29   marzo   1991,   n.  103,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 1  giugno 1991, n.  166,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  previdenziale"  e'  il
          seguente:
             "11.  Non  e'  considerato  violazione  del  segreto  di
          ufficio lo scambio di  informazioni  tra  l'Amministrazione
          finanziaria,   ivi   compresa   la   Guardia   di  finanza,
          l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le
          altre amministrazioni dello Stato, le regioni, i  comuni  e
          loro  consorzi  e  le  comunita' montane, il Servizio per i
          contributi agricoli  unificati,  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, le camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e  gli
          enti  pubblici  gestori di forme obbligatorie di previdenza
          di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo  1975,  n.
          70,   ai   fini   della   verifica  sulla  correttezza  dei
          comportamenti dei  soggetti  tenuti  all'adempimento  degli
          obblighi contributivi e fiscali.
             11- bis. Non costituisce altresi' violazione del segreto
          di  ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di
          dati e di notizie alle predette  Amministrazioni  da  parte
          delle  aziende,  istituti,  enti  e  societa' che stipulano
          contratti di somministrazione di  energia  elettrica  o  di
          fornitura  di  servizi telefonici nonche' delle societa' ad
          esse collegate.
             12. Con apposite convenzioni le amministrazioni  di  cui
          al  comma  11 definiscono i termini e le modalita' tecniche
          per  lo  scambio  dei  dati  occorrenti   ai   fini   degli
          adempimenti    previdenziali   e   fiscali,   con   sistemi
          automatizzati.  Le  stesse   amministrazioni   definiscono,
          altresi'  con  convenzioni le modalita' attraverso le quali
          gli  organismi  di  cui  al  comma   11-   bis   renderanno
          disponibili  con sistemi automatizzati i dati relativi alle
          utenze contenuti nei  rispettivi  archivi.  Le  convenzioni
          dovranno  prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti
          per lo scambio e per la fornitura dei dati.
             12-  bis.  Le  informazioni  oggetto   della   fornitura
          dovranno  comprendere  anche  il  numero  di codice fiscale
          degli utenti. A tal fine, ove non  previsto,  l'obbligo  di
          cui  all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  e'  esteso  ai contratti in essere di cui al
          comma 11- bis.
             12- ter. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in  essere
          presso  ciascuna  amministrazione,  le  stesse  convenzioni
          definiscono i criteri di attribuzione delle  autorizzazioni
          individuali ad accedere ai dati.
             12-quater.  Le  disposizioni  di cui al comma 12 trovano
          applicazione anche nel caso di scambio  di  dati  ai  sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  9  ottobre  1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.
             12-quinquies. Per  agevolare  l'inserimento  del  codice
          fiscale  negli  archivi  delle  pubbliche amministrazioni e
          degli organismi pubblici e privati  tenuti  all'obbligo  di
          indicazione    del    codice   fiscale,   l'Amministrazione
          finanziaria  rende  disponibili  i  codici  fiscali  ed   i
          relativi  dati  anagrafici  anche  attraverso la stipula di
          apposite convenzioni.".