Art. 4. 
               Autorizzazione a soggetti non italiani 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani
di Paesi membri della Comunita' economica europea sono equiparati  ai
soggetti italiani. 
  2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purche'
sussista la condizione di reciprocita' prevista  dall'art.  16  delle
"disposizioni sulla legge  in  generale"  del  codice  civile.  Dalla
sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi  dell'art.  10,
comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito  dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extraco  munitari
o  apolidi  presenti  in  Italia  alla  data  del  31  dicembre  1989
provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei
motivi di cui all'art. 4, comma 5, di detto  decreto  o  che  abbiano
regolarizzato la  loro  posizione  relativamente  all'ingresso  e  al
soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 16 delle "disposizioni sulla legge
          in generale" del codice civile e' il seguente:
             "Art. 16 (Trattamento dello straniero). -  Lo  straniero
          e'  ammesso  a  godere  dei  diritti  civili  attribuiti al
          cittadino  a  condizione  di  reciprocita'   e   salve   le
          disposizioni contenute in leggi speciali.
             Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche
          straniere".
             - L'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416,
          convertito  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n. 39, e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Regolarizzazione del  lavoro  autonomo  svolto
          dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello
          Stato.  Norme  sulle  libere professioni). - 1. I cittadini
          extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla  data
          del  31  dicembre  1989 che procedono alla regolarizzazione
          della loro posizione relativa all'ingresso e al  soggiorno,
          qualora  intendano  iniziare  un'attivita'  lavorativa  nel
          settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi
          nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443,  o  nel
          registro  di  cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono
          autorizzati  all'esercizio  delle   attivita'   commerciali
          prescindendo   dalla   sussistenza   delle   condizioni  di
          reciprocita'".
             - L'art. 4, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1989, n.  416,
          convertito  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n. 39, e' il
          seguente:  "5.  Il  permesso  di  soggiorno   puo'   essere
          validamente  utilizzato  anche  per  motivi  differenti  da
          quelli per cui e' stato inizialmente concesso, qualora  sia
          stato  concesso  per  motivi  di lavoro subordinato, lavoro
          autonomo, studio o famiglia".