Art. 4. Autorizzazione a soggetti non italiani 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunita' economica europea sono equiparati ai soggetti italiani. 2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purche' sussista la condizione di reciprocita' prevista dall'art. 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extraco munitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 5, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del codice civile e' il seguente: "Art. 16 (Trattamento dello straniero). - Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". - L'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' il seguente: "Art. 10 (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'". - L'art. 4, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' il seguente: "5. Il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui e' stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia".