Art. 4. 
  1. All'onere derivante  dall'attuazione  dell'articolo  2  e  dalle
altre spese  connesse  alla  missione  in  Somalia  e  in  Mozambico,
valutato in lire  711.484,7  milioni,  si  provvede,  quanto  a  lire
159.484,7, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire
75.000 milioni, mediante riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento  relativo
al Ministero del tesoro, quanto a lire  278.000  milioni,  con  quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3  e,  quanto  a
lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle  disponibilita'  in
conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello  stato  di  previsione
del Ministero degli affari esteri per  il  medesimo  anno,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate  ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del  Ministero
della    difesa,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio.