Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede, quanto a lire 159.484,7, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 e, quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.