IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 65 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva  del  Consiglio  5
dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della Commissione 29 luglio  1987,  n.
87/441/CEE, concernenti il risparmio di greggio mediante l'impiego di
componenti di carburanti di sostituzione; 
  Visto l'art. 6, comma 5, della legge 27 febbraio 1994, n. 146; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  e  dei  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro: 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
     Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici 
 
  1.   Sono   consentite   la   produzione,   l'importazione   e   la
commercializzazione delle miscele di benzina  contenenti  i  composti
ossigenati organici definiti al punto  I  dell'allegato  al  presente
decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna  A,
dell'allegato stesso. 
  2. Le miscele ammesse devono fornire, col  possesso  dei  requisiti
tecnici indicati  nelle  tabelle  CUNA,  approvate  con  decreto  del
Ministro   dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato,
prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in
commercio  e  cio'  senza  che  sia  necessaria  la  modifica   degli
autoveicoli  con  motore  a  combustione  interna  e  ad   accensione
comandata attualmente in uso o in produzione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del  5  dicembre
          1985  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n.  L 334 del 12 dicembre 1985.
             - La  direttiva  della  Commissione  87/441/CEE  del  29
          luglio  1987  e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n.  L 238 del 21 agosto 1987.